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Ricongiunzione e totalizzazione dei contributi previdenziali

Per chi ha versato contributi in diverse gestioni previdenziali e li vuole rimettere assieme ci sono due strade, la ricongiunzione e la totalizzazione. Vediamo di cosa si tratta.

di Federico Nicastro 29 mar 2012 ore 10:52

Ricongiunzione delle posizioni assicurative ex legge 29/79
E’ la ricongiunzione che il dipendente pubblico chiede per unificare i periodi assicurativi esistenti presso l’Inps o presso Fondi assicurativi ed esonerativi dell’AGO. La domanda deve essere presentata in attività di servizio ed essere riferita a tutti i periodi lavorativi. La facoltà di ricongiunzione dei contributi può essere esercitata dall’interessato una sola volta; una seconda volta è ammessa nel caso in cui questo possa far valere, successivamente alla prima, almeno 10 anni di contribuzione, di cui almeno 5 per effettiva attività lavorativa, oppure all’atto del pensionamento, purché la domanda sia diretta a trasferire ulteriori periodi di contribuzione nella gestione nella quale si è operata la ricongiunzione precedente. I periodi ricongiungibili e validi sia ai fini del diritto che della misura della pensione sono:

•    i periodi di lavoro prestati nel settore privato e coperti da iscrizione all’Inps o da Fondi sostitutivi ed esonerativi dell’AGO;
•    i periodi di contribuzione figurativa;
•    i periodi riscattati;
•    i periodi coperti da contribuzione volontaria presso l’Inps;
•    i contributi versati come coltivatore diretto, artigiano o commerciante;
•    i periodi di assicurazione in Stati esteri non facenti parte della Comunità Europea per i quali è previsto tramite convenzione internazionale il trasferimento presso l’Inps italiano.

Nel caso in cui sia presente una coincidenza tra più periodi assicurativi, viene preso in considerazione il periodo che si riferisce ad effettive prestazioni lavorative, mentre se la coincidenza riguarda periodi di contribuzione volontaria con altri periodi assicurativi, vengono considerati questi ultimi e rimborsati all’interessato gli altri.

Se l’oggetto della ricongiunzione sono periodi di contribuzione relativi alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’operazione di unificazione può avere luogo solo qualora il lavoratore possa vantare, nel periodo che precede la domanda, almeno 5 anni di contribuzione in una delle gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti, pubblica o privata. Infine, per il personale di Enti pubblici soppressi per legge, la ricongiunzione contributiva avviene d’ufficio, senza alcun onere a carico del lavoratore.

Ricongiunzione ex legge 45/90
L’art. 1 della legge 45/90 prevede che i dipendenti pubblici e privati possano presentare domanda di ricongiunzione per tutti i periodi di contribuzione o iscrizione presso i seguenti Fondi, Casse o gestioni di liberi professionisti: Cassa forense, Inarcassa, Casse nazionali di previdenza e assistenza geometri, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, medici, veterinari, farmacisti, e consulenti del lavoro, Cassa notariato, Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali, Cassa di previdenza infermieri, biologi, periti industriali e agrari, Enti di previdenza psicologi, attuari, chimici e agronomi.
Il diritto alla ricongiunzione e la conseguente liquidazione della pensione può avere luogo solo qualora il lavoratore possa vantare un periodo di contribuzione di 35 anni, oppure se risulti in pensione per raggiunti limiti di età o per inabilità assoluta o permanente. La domanda deve essere effettuata durante il servizio lavorativo, una volta sola, anche dai superstiti in caso di decesso del dipendente. La presentazione di una seconda domanda è prevista solo nei casi in cui il lavoratore possa far valere, successivamente alla prima domanda, un periodo di contribuzione di almeno 10 anni, di cui 5 continuativi e relativi ad effettiva attività lavorativa e quando, all’atto del collocamento a riposo, l’interessato voglia operare una ulteriore ricongiunzione presso il fondo dove ha ricongiunto il precedente periodo.

A partire dal 1° gennaio 2001 gli oneri sostenuti dagli iscritti per il pagamento dei contributi volontari, per i riscatti, per le ricongiunzioni (ex leggi 29/79 e 45/90) per integrazioni di posizioni assicurative, sono interamente deducibili dal reddito e lo sconto fiscale si applica in relazione alla propria aliquota marginale dell’Irpef. Per i non iscritti i riscatti sono deducibili da parte dell’interessato e detraibili nella misura del 19% da parte dei soggetti cui lo stesso risulta eventualmente a carico.

Totalizzazione dei periodi assicurativi
La ricongiunzione esercitata in base alla legge 29/79 dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, così come quella effettuata in base alla legge 45/90 dai liberi professionisti, è a titolo oneroso. Nel primo caso è previsto un abbattimento del 50% dell’importo a carico dell’interessato, mentre nel secondo caso il richiedente deve versare l’importo per intero.

In alternativa alla ricongiunzione il lavoratore ha la possibilità di richiedere la totalizzazione dei contributi, a condizione che possa vantare almeno 3 anni di contribuzione in ogni gestione interessata. La facoltà di totalizzare i vari spezzoni assicurativi è valida ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, della pensione di inabilità e della pensione ai superstiti. Al momento della presentazione della domanda di totalizzazione, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto, pena l’impossibilità di ottenere una prestazione diretta derivante da totalizzazione.

La domanda di totalizzazione dei periodi assicurativi deve essere presentata dal lavoratore (o dal superstite avente diritto), presso l’ultimo ente previdenziale presso cui è stato iscritto, il quale, dopo aver determinato la sussistenza del diritto, attiverà la procedura per la liquidazione della pensione.

Ogni gestione presso la quale il lavoratore è stato iscritto dovrà quindi determinare la propria quota del trattamento maturato, applicando all'importo totale un coefficiente pari al rapporto tra l’anzianità contributiva accreditata presso ogni singola gestione e l’anzianità contributiva complessiva. L’Istituto preposto alla liquidazione dell’importo pensionistico globale è sempre l’Inps.

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