Detrarre spese e interessi mutuo casa: come farlo
Tra le varie agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi una delle più importanti è quella relativa alla detrazione degli interessi del mutuo
di Mauro Introzzi 30 apr 2019 ore 10:00Tra le varie agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi una delle più importanti è quella relativa alla detrazione degli interessi del mutuo. Del mutuo, che deve essere stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale - ma anche per la costruzione e per la ristrutturazione - si possono detrarre oltre che gli interessi passivi anche altri oneri. In questa guida capiremo quanto è possibile recuperare in sede di dichiarazione dei redditi e come farlo nella presentazione del modello 730. Ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi 2019 si possono detrarre gli interessi sulle rate del mutuo pagate nel 2018.
DETRARRE INTERESSI MUTUO CASA: SOMMARIO
- Abitazione principale e prima casa
- Cos'è la detrazione interessi passivi
- Quanto si può detrarre
- Dove dichiararlo nel 730
- A chi spetta
- Requisiti del mutuo
- Mutuo per acquisto o ristrutturazione
- Se l'immobile non è più abitazione principale
- Cosa non si può detrarre
ABITAZIONE PRINCIPALE E PRIMA CASA
Innanzitutto meglio fare delle premesse per definire bene alcuni concetti importanti. Prima casa e abitazione principale sono spesso confuse l'una con l'altra, anche perché spesso sono concretamente la stessa cosa. Ma in termini fiscali non è così.
La prima casa è infatti la prima abitazione di proprietà di una persona. Anche sulla prima casa ci sono delle agevolazioni, ma non è di queste che tratteremo in questa guida.
L’abitazione principale è invece quella abitazione in cui il contribuente vive abitualmente con la sua famiglia. E nel caso in cui non viva lì, perché il contribuente possa godere delle detrazioni degli interessi sul mutuo devono viverci i suoi parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
COS'E' LA DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI MUTUO
Nell’ambito della propria dichiarazione dei redditi è possibile detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Ma non solo. Si possono detrarre anche le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione e gli oneri accessori pagati per i mutui non solo per acquistare l'abitazione principale ma anche per costruirla o ristrutturarla. Con oneri accessori detraibili si intendono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo come le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva e le spese peritali.
Ricordiamo che le detrazioni sono delle somme che vengono utilizzate per diminuire le imposte da pagare mentre le deduzioni riducono il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
DETRAZIONE INTERESSI MUTUO: QUANTO SI PUÒ DETRARRE
La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro. In caso di un mutuo cointestato questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi e degli oneri che possono essere portati in detrazione. Ciò significa che coniugi l’uno non fiscalmente a carico dell’altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000 euro ciascuno. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, quello che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La spesa che si può detrarre è pari al 19% dell’importo. In altre parole il massimo detraibile è di 760 euro.
DETRAZIONE INTERESSI MUTUO: DOVE DICHIARARLI NEL 730
Nel modello 730 le detrazioni sugli interessi del mutuo per l’abitazione principale vanno inseriti nel quadro E (oneri e spese), nella sezione 1 (spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% o del 26%) al rigo E7. I successivi righi (fino al 10) servono per altri interessi passivi sempre legati all'abitazione.
In questo punto vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
Immagine - il quadro delle detrazioni nel 730:
A CHI SPETTA LA DETRAZIONE
La detrazione spetta a chi ha acceso il mutuo, sia che il contribuente viva abitualmente nella casa sia che ci vivano parenti e affini. I parenti devo essere entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo. Si dicono parenti le persone che discendono dalla stessa persona: lo sono in linea retta le persone che discendo l'una dall'altra, come padre e figlio, nonno e nipote. La linea collaterale unisce invece le persone che non discendono l'una dall'altra ma hanno uno stesso stipite, come ad esempio i fratelli. Il grado di parentela si calcola sommando il numero di persone considerato meno lo stipite. Nel caso di padre e figlio le persone considerate sono due, togliendo uno, lo stipite, il risultato è uno e si definisce questa parentela di primo grado. Tra nonno e nipote la parentela è di secondo grado.
L'affinità è invece il tipo di legame che lega il coniuge ai parenti dell'altro coniuge. Il suocero, per esempio, è un affine di secondo grado. Come il
Tra i coniugi non c'è invece parentela, ma un rapporto che la legge chiama coniugio.
La detrazione spetta anche se il contribuente debba trasferirsi altrove per motivi di lavoro. La detrazione spetta anche se l'unità familiare è adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto.
Se il mutuo è intestato a più persone, gli intestatari possono detrarre la loro quota di interessi.
CARATTERISTICHE DEL MUTUO PER DETRARNE INTERESSI E SPESE
Il mutuo deve essere stato acceso per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto dell'abitazione principale. Se si acquista come futura prima casa un immobile che deve essere ristrutturato, la detrazione spetta da quando diventa effettivamente abitazione principale, ma solo se lo diventa entro due anni dall'acquisto.
La detrazione non spetta se il mutuo viene acceso per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.
CASI PER LA DETRAZIONE: MUTUO PER ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un determinato lasso di tempo rispetto all’acquisto o alla ristrutturazione. Se intervenissero delle variazioni dell’abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari non se ne tiene conto, a condizione che l’immobile non sia locato.
Di seguito i vari casi:
1) Acquisto
L'immobile deve diventare abitazione principale entro un anno dall'acquisto. E l'acquisto deve essere avvenuto nell'anno antecedente o successivo all'accensione del mutuo. Ma se per un trasferimento dovuto a motivi di lavoro l'immobile non diventa abitazione principale entro un anno, si ha lo stesso diritto alla detrazione.
2) Ristrutturazione
Se l'immobile deve essere ristrutturato prima di essere abitato, la detrazione spetta da quando viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga entro due anni dall'acquisto.
3) Acquisto immobile locato
Se l'immobile acquistato come abitazione principale è affittato ad altri la detrazione spetta: dalla prima rata di mutuo a condizione che entro tre mesi dall'acquisto l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e a condizione che entro un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
SE L'IMMOBILE NON È PIÙ ABITAZIONE PRINCIPALE
Se l'immobile perde la caratteristica di abitazione principale si perde il diritto alla detrazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui ha smesso di esserlo. Fanno eccezione, come già indicato, nei casi di trasferimento per motivi di lavoro e di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari. Se successivamente l'immobile torna abitazione principale, il contribuente può tornare a ricevere la detrazione per le rate pagate da quel momento.
COSA NON SI PUÒ DETRARRE
Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
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