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Cos'è la voluntary disclosure

di Redazione ABCRisparmio

Con la legge 186/2014 - approvata giovedì 4 dicembre, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 - l’Italia si dota di un nuovo strumento di lotta all’evasione fiscale, la così detta Voluntary Disclusure.

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La Voluntary Disclosure è una procedura che permette a chi detiene capitali fuori dall’Italia non dichiarati al Fisco di sanare la propria posizione - anche penale, nel caso - con uno sconto sulle sanzioni, mentre imposte evase e interessi vanno pagati in maniera integrale.
 
La Voluntary Disclosure non è un condono fiscale e la differenza sta in quanto bisognerà pagare per regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco. Con la Voluntary Disclosure il contribuente dovrà pagare tutte le imposte arretrate non pagate, e le sanzioni previste con uno sconto parziale. Con i così detti condoni, invece, l’ammontare è solitamente ridotto a una cifra forfettaria. E non è paragonabile nemmeno a uno Scudo Fiscale, in quanto il procedimento sarà nominativo.
 
Uno degli elementi che potranno spingere i contribuenti a regolarizzare la loro posizione nei confronti del fisco, sarà il rischio percepito di essere scoperti. Su questo punto bisogna ricordare l’importante introduzione del reato di autoriciclaggio e il trattato bilaterale per lo scambio di informazioni bancarie tra Italia e Svizzera che dovrebbe perfezionarsi entro la fine di febbraio 2015.

Con autoriciclaggio si intende qualsiasi modo per impiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro (e altre “utilità” assimilabili) proveniente da attività delittuose in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza. E', nella sostanza, il reato di riciclaggio compiuto dall'autore stesso dell'azione delittuosa da cui proviene il denaro.
 
E’ un procedimento complesso - ci si deve necessariamente rivolgere a un esperto - e può avere costi di assistenza tecnica rilevanti. Anche per questo, nel caso di capitali inferiori ai due milioni di euro è previsto un calcolo forfettario per imposte e sanzioni.
 
I dettagli operativi per procedere alla Voluntary Disclosure verranno rese pubbliche dall’Agenzia delle Entrate entro il 1° febbraio 2015.
 
VOLUNTARY DISCLOSURE: I SOGGETTI INTERESSATI
La procedura può essere attivata da tutti i soggetti che detengono capitali all’estero non dichiarati al Fisco e che non abbiano avuto “formale conoscenza” di accertamenti legali nei loro confronti su attività detenute all’estero. Le violazioni per cui la procedura potrà essere attivata sono quelle avvenute prima del 30 settembre 2014, per i periodi di imposta che al momento di presentazione della domanda non vedano scaduti i termini ordinari per l’accertamento fiscale.
 
COSA SI PAGA E COSA SI EVITA CON LA VOLUNTARY DISCLOSURE
Chi aderirà alla Voluntary Disclosure sarà tenuto al pagamento delle imposte e degli interessi dovuti; al pagamento delle sanzioni previste anche se in misura ridotta; non verrà punito per i reati fiscali commessi, per l’autoriciclaggio e per il riciclaggio connesso ai reati fiscali commessi; il procedimento non è anonimo; quanto dovuto lo si potrà pagare in unica soluzione o in tre rate mensili.
 
LE INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE PER PROCEDERE
Chi vuole procedere alla Voluntary Disclosure dovrà fornire informazioni sui beni detenuti all’estero  - direttamente o per interposta persona - e non dichiarati in Italia; sui flussi in entrata sui propri conti correnti e la loro origine; i flussi in uscita sui propri conti correnti e la loro destinazione; tutti i dati relativi a precedenti scudi fiscali a cui il contribuente ha partecipato; i riferimenti di tutte le altre persone collegate ai beni esteri e che non hanno aderito alla Voluntary Disclosure. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) entro 30 settembre 2015.
 
VOLUNTARY DISCLOSURE: MEGLIO RIVOLGERSI A PROFESSIONISTI
Il procedimento previsto dalla Voluntary Disclosure può essere lungo e complesso. La cosa migliore, per chi voglia seguirlo, sarà rivolgersi a esperti che possano assistere adeguatamente il contribuente in tutte le fasi previste.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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