La Voluntary Disclosure diventa Legge
Dopo il Si definitivo del Senato si attende soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In questo modo potranno iniziare le procedure di collaborazione volontaria tra Stato Italiano e Contribuenti.
di Antonello Scrimieri 5 dic 2014 ore 12:25La Voluntary Disclosure, ovvero la Collaborazione Volontaria, rappresenta una nuova procedura di cooperazione. Questa norma ha una natura profondamente diversa rispetto allo scudo fiscale o al condono. Questo istituto prevedrà che il contribuente illustri all’Amministrazione Finanziaria la propria situazione patrimoniale e reddituale in relazione alle attività illecitamente detenute all’estero. Non vi saranno sconti sulle imposte o abbattimenti sugli importi evasi. Al contribuente verrà chiesto di svelare gli illeciti compiuti e di assolvere tutte le imposte dovute in cambio dell’attenuazione del regime sanzionatorio.
L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE
Nella seduta del 4 dicembre 2014, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge sul rientro dei capitali e l’autoriciclaggio. L’approvazione è avvenuta con 119 voti favorevoli e 61 voti contrari, mentre sono stati 12 gli astenuti. Con l’introduzione di questo provvedimento verrà introdotta la c.d. Voluntary Disclosure. Il Legislatore consentirà di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero da parte dei contribuenti residenti in Italia. La legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.
LA NORMA SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE
La procedura di collaborazione volontaria, prevede che chiunque abbia disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione verrà considerato possessore di questi redditi che verranno ripartiti, per ciascun periodo d’imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. Questa previsione renderà più appetibile l’adesione alla Voluntary Disclosure. Saranno tenuti alla compilazione del modulo RW non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Pertanto, coloro che possiedono solo la delega al prelievo su conti correnti esteri potranno sanare la propria posizione senza applicare le sanzioni relative al modulo RW sull’intera somma depositata sul conto, ma dividendo in parti uguali l’importo tra tutti i soggetti che ne avevano la disponibilità.
COSA AVVERRA’
In questo contesto, assume una posizione molto delicata il professionista che dovrà assistere il contribuente durante la collaborazione. La disciplina in esame stabilisce che il trasgressore che intende avvalersi della procedura deve rilasciare al consulente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesta che gli atti e documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati forniti sono veritieri.
La norma prevede la possibilità di ricorrere ad una determinazione forfetaria delle imposte dovute, qualora lo richieda il contribuente. Questo criterio di calcolo può essere richiesto nel caso in cui il totale annuo delle attività finanziarie oggetto di adesione volontaria non superi i 2 milioni di euro. Si precisa però, che il criterio di calcolo forfetario risulta poco conveniente per il contribuente, poiché non considera gli eventuali minusvalori realizzati e presume un rendimento medio delle attività più alto degli importi realmente ottenuti negli ultimi anni.
QUANDO ENTRERA’ IN VIGORE LA VOLUNTARY DISCLOSURE
La procedura di collaborazione volontaria potrà essere posta in essere fino al 30 settembre 2015 e considererà le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. Il contribuente non potrà aderire alla procedura se la richiesta viene presentata dopo che egli abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche da parte della Guardia di Finanza o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. La richiesta non potrà essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.