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Verbale assemblea condominiale

di Oreste Terracciano
L’ultimo comma dell’ex articolo 1136 del codice civile, articolo tra l’altro INDEROGABILE, sancisce l’obbligo di redigere un processo verbale delle delibere assembleari. Il processo deve essere trascritto su apposito REGISTRO DEI VERBALI, è tenuto e custodito dall’amministratore e deve riportare, in calce, la firma del Presidente designato dall’assemblea e dal segretario da questi nominato.

Meglio se oltre a dette firme ci sia anche l’apposizione della firma di uno dei condomini presenti, non a caso molti regolamenti di condominio contrattuali lo prevedono. Nel caso in cui l’assemblea non abbia provveduto a nominare il presidente, lasciando la conduzione all’amministratore, in tal caso tutti i presenti saranno chiamati alla firma del verbale.

Sul registro dei verbali dovranno essere riportati questi dati:

  1. data assemblea
  2. luogo
  3. ordine del giorno
  4. dichiarazione e prova che tutti i condomini hanno ricevuto l’avviso di convocazione
  5. il numero dei presenti all’assemblea o presenti per delega
  6. i valori millesimali di proprietà di ogni condomino presente o presente per delega
  7. le discussioni e le consequenziali decisioni assunte in merito agli argomenti di cui all’ordine del giorno
  8. le eventuali dichiarazioni dei condomini
  9. le eventuali approvazioni per alzata di mano con l’espressione dei millesimi

Inoltre dovranno essere annotati i nominativi dei condomini, con i loro valori millesimali di proprietà, che si allontanano spontaneamente prima ancora che sia stata dichiarata chiusa l’assise. Se è pur vero che la giurisprudenza corrente non stabilisce conseguenze per la mancanza del verbale, è altrettanto vero che mancando questo utilissimo strumento, chiunque potrebbe ignorare i contenuti e le decisioni assembleari. Insomma si genererebbe solo CAOS.

C’è da fare una riflessione, però, in quanto questo importante documento ha valore di prova RELATIVA, visto che le delibere, in talune circostanze, possono essere impugnate, ma questo è un capitolo a parte.

Oreste Terracciano Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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