Costituzione del condominio
di Oreste TerraccianoIl condominio si può dire costituito quando l’unico originario proprietario, di solito il costruttore, decide di vendere la prima unità immobiliare o il primo locale, quindi quando l’unico originario proprietario deve rendere conto delle sue azioni sulle parti comuni ad altro condomino.
Il condominio, in pratica, consiste nella comune proprietà di talune parti dell’edificio, parti che vengono elencate nell’ex articolo 1117 del codice civile:
1 – Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune.
2 – I locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centralizzato, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.
3 – Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli accessori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Il condominio può nascere anche quando più persone costruiscono su un terreno comune, quindi l’eventuale delibera di costituzione del condominio è soltanto una PRESA D’ATTO di una situazione esistente, al limite si tratta di formalizzare lo stesso procedendo con la nomina dell’amministratore, almeno là dove i partecipanti al condominio sono superiori a quattro. Viene considerato condomino non necessariamente chi risiede nel condominio, ma anche quello che non vi risiede, ma può anche trattarsi di una società, di un Ente o di altro, l’importante è che siano proprietari di un appartamento o di un locale o di un box. Una distinzione va fatta tra il condomino ed il conduttore dell’appartamento, il primo è il proprietario mentre il secondo è l’inquilino, chiamato a partecipare alle assemblee condominiali soltanto nel caso di decisioni in merito al riscaldamento centralizzato.
Oreste Terracciano
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