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Maggioranze e costituzione dell’assemblea condominiali

di Oreste Terracciano
Nei condomini capita spesso che si confonde costituzione dell’assemblea con le maggioranze per deliberare su questo o su quell’argomento posto all’ordine del giorno. La confusione, a volta, parte proprio dalla impreparazione dell’amministratore o del condomino amministratore interno, generando, di conseguenza, le impugnazioni, le quali, per VIZIO DI FORMA, essendo NULLE, non hanno tempi di prescrizione come per le delibere annullabili.

L’ex articolo del codice civile che regola la materia è il 1136, articolo tra l’altro INDEROGABILE, per cui ne consegue che: per la validità dell’assemblea, in prima convocazione, l’articolo prevede che la maggioranza numerica è pari ai 2/3 dei partecipanti al condominio, i quali devono poter rappresentare almeno 666,67 millesimi, quindi banale operazione matematica.

Per la validità dell’assemblea, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l’articolo prevede che la maggioranza numerica è pari ad 1/3 dei partecipanti al condominio, i quali devono poter rappresentare almeno 333,34 millesimi.

Per ovviare alle maggioranze, quasi sempre irraggiungibili, della PRIMA convocazione, si opta sempre per un orario impossibile, come possono essere le ore 8,00 del mattino, rinviando al giorno successivo, SECONDA convocazione, l’assise, questa volta, però, in un orario possibile che di solito va dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Esempio. Se il condominio è composto da 32 partecipanti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza o la presenza per delega di almeno 11 condomini, i quali devono, gioco forza, rappresentare almeno 333,34 millesimi.
Di solito si riesce a costituire l’assemblea, ma non sempre detta maggioranza è sufficiente per l’approvazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Detta maggioranza, per continuare l’esempio, può essere valida per confermare l’amministratore, ma non per nominarne uno nuovo, per approvare i bilanci, ma non per decidere su un lavoro dal costo gravoso, senza parlare delle maggioranze occorrenti per le innovazioni, le quali richiedono sempre, come minimo i 2/3 dei presenti e/o presenti all’assemblea, i quali devono rappresentare 666,67 millesimi, a volte l’unanimità.

L’allontanamento di uno o più condomini, senza che questi abbiano delegato altro condomino già presente, pur mantenendo inalterata la costituzione dell’assemblea, condiziona le maggioranze per i successivi argomenti da discutere, per cui mancando l’argomento, il più delle volte, viene rinviato a nuova assemblea, cosa questa che capita di sovente durante lo svolgimento dell’assemblea. Alla prossima discussione.

Oreste Terracciano
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