Come evitare che le assemblee condominiali vadano deserte
di Oreste TerraccianoIn prima convocazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al condominio, che rappresentino 666,67 millesimi (ex art. 1136 c.c. comma 1°).
In seconda convocazione è necessaria la maggioranza di 1/3 dei partecipanti al condominio, che rappresenti 333,34 millesimi (ex art. 1136 c.c. comma 3°).
Le deliberazioni che riguardano la nomina o la revoca dell’amministratore, tranne la conferma, devono sempre essere approvate con la maggioranza degli intervenuti e/o intervenuti per delega, la quale deve rappresentare comunque 500 millesimi.
Le difficoltà di costituzione si riscontrano in tutti i tipi di condominio, da quelli complessi a quelli composti da pochi condomini, per cui sarebbe il caso di attivarsi per far si che l’assemblea si svolga regolarmente. L’amministratore dovrebbe essere la persona indicata per contattare tutti quei condomini che puntualmente disertano l’assemblea provocando il disagio anzi detto e l’impossibilità a deliberare per mancanza di numeri.
L’amministratore, sempreché non trattasi di assemblea urgentissima, da convocare entro i fatidici 5 giorni liberi, concede sempre un lasso di tempo ragionevole prima della data dello svolgimento in seconda convocazione, specie quando ci sono condomini non residenti nel condominio, ai quali si deve inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso i tempi si allungano abbastanza.
Capita, così, che il condomino dimentica che c’è l’assemblea, a meno che qualcuno non glielo ricorda il giorno prima o lo stesso giorno dell’assise.
Chi dovrebbe essere questo qualcuno è facile intuirlo, certamente l’amministratore, invogliando anche il condomino, specie l’assenteista sistematico, a provvedere a rilasciare delega per fare si che l’assemblea possa tenersi regolarmente e si possa dare seguito alla discussione sui vari argomenti posti all’ordine del giorno.
Conosco condominii che non hanno mai consentito che l’assemblea andasse deserta, e, là dove nessuna restrizione è trascritta nel regolamento di condominio convenzionale, ho visto condomini presentarsi anche con 10 o 12 deleghe, segno evidente che l’attivazione dà i suoi frutti.
Oreste Terracciano
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