Il regolamento di condominio convenzionale, ovvero originato dall’unico originario proprietario e riportato in tutti i rogiti notarili, con numero di iscrizione e data alla Conservatoria dei Registri immobiliari, deve precisare il valore proporzionale di ciascuna quota spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. Nell’accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano. In altre parole il valore delle quote è dato dal prezzo di acquisto pagato dal condomino, prezzo riferito comunemente al metro quadrato; e senza tenere conto del maggiore valore dovuto ad opere di lusso fatte dal condomino rispetto al valore delle stesse opere ma con carattere ordinario; senza tenere conto dell’ottimo o pessimo stato di manutenzione della quota. Naturalmente il riferimento al regolamento di condominio contrattuale è puramente casuale, perché la regola vale anche per il regolamento condominiale di natura interna, meglio definito come assembleare, ovvero approvato a posteriori con la maggioranza dei condomini.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.