Molti edifici condominiali, o perché datati o perché di soli due o tre piani fuori terra, sono sprovvisti di un impianto di sollevamento, ascensore, in quanto non previsto al momento della costruzione dell’edificio. Là dove sussistono le condizioni tecniche, senza stravolgere in alcun modo le parti comuni perché non consentito, volendo, si può anche decidere di installare l’impianto che, per sua natura costituisce una INNOVAZIONE dal costo gravoso, a mezzo approvazione dell’assemblea, avvalendosi del disposto del 5° comma dell’ex articolo 1136 del codice civile. Ovvero con la maggioranza dei 2/3 e 666,67 millesimi. Se così approvato l’impianto si intende COMUNE, di proprietà del condominio, ma i condomini che non volessero servirsene possono rinunciare all’uso ed essere esentati dalla spesa, consapevoli, però, del loro sacrosanto diritto di subentrare in qualunque momento, versando la quota di loro competenza rivalutata e concorrendo alle spese di manutenzione fino a quel momento sostenute. Nel caso di mancata approvazione della delibera, il promotore della innovazione e/o i condomini promotori, sempreché ricorrano le condizioni tecniche e di rispetto delle parti comuni, possono a loro spese provvedere all’installazione comunque dell’impianto, quest’ultimo sarà di loro proprietà, ovvero la fattura sarà a loro intestata, fermo restando il diritto di ogni condomino di subentrare in un successivo momento. La delibera dovrà essere chiara ed articolata in quanto costituirà un prezioso documento per il futuro.
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