Spesso si confonde la formalizzazione del condominio con la costituzione dello stesso, ritengo per un gioco di parole o per la mancanza di conoscenza specifica della materia. La costituzione del condominio avviene nel momento in cui l’unico originario proprietario, normalmente il costruttore, vende la prima unità immobiliare, se trattasi di appartamento, o il primo locale se trattasi di locale per uso diverso. Detto questo, il costruttore, almeno fino a quando non si è formata una maggioranza tale di condomini (acquirenti) da poter gestire in maniera autonoma il condominio, gestisce direttamente lo stesso avvalendosi di una sua persona di fiducia, giusto per separare la gestione contabile del condominio da quella propria dell’impresa. Una volta formata la maggioranza dei condomini, il costruttore provvede alla FORMALIZZAZIONE del condominio, già costituito come anzi detto, convocando la prima assemblea di condominio dove ci sarà un solo argomento da discutere: NOMINA AMMINISTRATORE E SUO COMPENSO. Per prassi consolidata, avendo convocato la prima assemblea, il costruttore si riserva, almeno per il primo anno, il diritto di far nominare una persona di sua fiducia, o meglio da lui già collaudata dal punto di vista professionale, onde attuare il passaggio delle consegne tra impresa e amministratore. D’altro canto non potrebbe fare diversamente dato che trattasi di formalizzazione del condominio, per cui c’è sempre un inizio del percorso da tenere nella dovuta considerazione, nulla impedisce, successivamente, ai condomini, se non soddisfatti dell’operato dell’amministratore, di non confermare il suo incarico o di revocargli lo stesso ancora prima, visto che ciò può avvenire in ogni tempo.
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