Se ci sono alberi di alto fusto e le foglie cadenti o altro proveniente da detti alberi ostruiscono la grondaia dell'edificio confinante, ebbene, il proprietario di questo edificio, che è sottoposto a danno perpetuo, potrebbe radicalmente tagliare i rami che invadono la sua proprietà o costringere il proprietario degli alberi a provvedere e a farsi risarcire del danno ricevuto. L’art. 896 del codice civile entra nel merito del taglio dei rami e delle radici protese oltre il confine. L’articolo espressamente dice che…i rami degli alberi del vicino che si protendono sul fondo confinante possono essere oggetto di taglio obbligatorio in qualunque epoca (costrizione al taglio)…e può egli stesso (il proprietario del fondo gravato dall’invasione dell’albero del vicino) tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Come si nota, anche nel caso di rami e radici protese il codice civile risulta sottomesso ai regolamenti e agli usi locali. Mancando le norme locali, i rami, i frutti pendenti e le radici protese nella proprietà oggetto del diritto possono essere eliminati senza colpe per gli eventuali danni arrecati. Le radici o i rami che invadono la proprietà oggetto del diritto possono perciò essere tagliati senza autorizzazioni di sorta da richiedere al proprietario dell’albero, ne consegue che se l’eliminazione dei rami e delle radici invadenti la proprietà causa danni non può essere oggetto di dolo o colpe.
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