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Supercondominio

di Oreste Terracciano
Spesso si confonde un complesso condominiale formato da più scale o da più edifici in SUPERCONDOMINIO, questo perché si considera l’ampiezza del complesso tale, invece non è così. Il supercondominio viene costituito all’origine, dall’unico originario proprietario, il costruttore in questo caso, proprio come avviene con i condomini in genere. Quindi l’unico originario proprietario provvede, ancora prima di alienare la prima unità immobiliare, a far redigere da un suo tecnico di fiducia il regolamento contrattuale di supercondominio con annesse le tabelle millesimali e i regolamenti di condominio con annesse le tabelle millesimali, per ogni singolo edificio di cui è composto il complesso.

Detti regolamenti saranno poi, di volta in volta, richiamati nei rogiti notarili, dai quali si possono ricavare sia la data che il numero di iscrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, dove gli stessi sono stati depositati come atti ufficiali. Poiché richiamati nei rogiti notarili sono contratti veri e propri.

Il supercondominio, alla pari dei singoli edifici condominiali, ha il suo regolamento di condominio, le sue tabelle millesimali il suo AMMINISTRATORE, il quale viene nominato dall’assemblea congiunta di tutti i partecipanti al condominio dei singoli edifici. Quindi ha i suoi bilanci, preventivo e consuntivo, e, in pratica, riguarda tutte le parti comuni al gruppo di edifici, definiti AUTONOMI da un punto di vista gestionale, ovvero ogni edificio ha il suo regolamento, le sue tabelle e il suo AMMINISTRATORE.

Il supercondominio, come anzi detto, provvede alla gestione delle cose comuni a tutti e ai servizi annessi e connessi, quali: rete fognaria – impianto idrico – viali di accesso e viali interni compresa illuminazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria – portierato ove esistente – cancelli automatizzati – passi carrai – verde comune ed altro. Questo, in sintesi, il concetto di SUPERCONDOMINIO.
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