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Convocazione assemblea condominiale

di Oreste Terracciano
Oggi ci occupiamo della convocazione dell’assemblea, fase preliminare che rappresenta una importanza non trascurabile in quanto la mancata convocazione, anche di un solo condomino, potrebbe offrire l’opportunità al condomino “”dimenticato”” dall’amministratore di impugnare l’assemblea in ogni tempo, quindi senza la prescritta condizione dei 30 giorni, per assemblea NULLA.

L’avviso di convocazione deve pervenire ai condomini almeno 5 giorni liberi prima che l’assise si svolga. Il termine liberi sta ad indicare che non bisogna conteggiare il giorno della consegna dell’avviso e il giorno dell’assemblea, così, in pratica, i giorni effettivi diventerebbero 7. C’è da fare una considerazione quanto mai opportuna quando si tratta di inviare l’avviso di convocazione, ai condomini non residenti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno:

bisogna tenere conto di un lasso di tempo, tra invio e data assemblea, superiore quanto basta per far si che la raccomandata venga ritirata, e, se chi la dovrà ritirare è un condomino “”rompino e/o sapientino””, bisogna tenere conto che la giacenza alle poste è di 30 giorni, particolare questo da non trascurare.

Il codice, la legge non obbliga alcuna forma particolare per la comunicazione, per assurdo andrebbe bene anche la forma verbale, ma la prassi consolidatasi nel tempo e la prudenza suggeriscono di utilizzare sempre la forma scritta, in quanto scripta manent e verba volant.
Se l’avviso di convocazione viene recapitato a mezzo consegna a mano, è bene predisporre un foglio sul quale far apporre la firma per l’avvenuta consegna e la data della stessa.

E’ superfluo aggiungere, per concludere, che è riconosciuta valida la convocazione dell’assemblea a mezzo posta elettronica, ma soltanto quella certificata PEC, diversamente la validità dipende soltanto dal rapporto di massima fiducia tra amministratore e condomino.


Oreste Terracciano
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