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Il contratto di locazione transitoria

di Oreste Terracciano
La forma di questa tipologia contrattuale, di natura transitoria non qualificabile turistica, è di durata inferiore ai limiti previsti dalle norme ordinarie, in quanto nata per soddisfare particolari esigenze delle parti, locatore e conduttore, oppure per l’alloggio di studenti universitari.

La forma del contratto, scritta a pena di nullità, deve essere corrispondente al testo conforme ai modelli ministeriali, allegato C e allegato D e come ultimo allegato F. Il primo allegato, C, per le proprietà individuali, il secondo allegato, D, per le grandi proprietà ed il terzo allegato, F, per locazione studenti universitari.

IL CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione, per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, nei Comuni con esse confinanti e nei Comuni capoluoghi di provincia, sono possibili variazioni in più fino al 20% dei valori minimi e massimi sottoscritti dagli accordi territoriali.

Non è previsto l’aggiornamento del canone, il quale corrisponde, di solito, a quello contenuto nelle fasce di oscillazione del canone concordato a livello territoriale convenzionale sindacale.

Gli oneri accessori, normalmente sono quelli a norma dell’articolo 9 Legge 392/1978, oppure in base alla tabella G del D.M. Infrastrutture e Trasporti 30 dicembre 2002.

Le spese per i lavori straordinari sono a carico del LOCATORE, salvo particolari clausole previste dagli accordi territoriali.

La sublocazione, senza il consenso scritto del locatore è vietata.

LA DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
La durata va da un minimo di mesi UNO ad un massimo di mesi 18 per le locazioni transitorie non turistiche e da un minimo di mesi 6 ad un massimo di mesi 36 per le locazioni transitorie studenti universitari fuori sede.

Il locatore, onde evitare di ricondurre il contratto ad un contratto di libera locazione abitativa della durata temporale di anni 4+4, deve obbligatoriamente adempiere l’obbligo di confermare l’esigenza della durata TRANSITORIA con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza.

RINNOVO, DISDETTA E CHIUSURA DEL CONTRATTO
Il rinnovo tacito non è previsto né configurabile, si può, volendo, stipulare il contratto ex novo. La disdetta richiede sempre un tempo di mesi 3 da parte del conduttore, solo nel caso di recesso anticipato per GRAVI MOTIVI, diversamente il contratto si deve ritenere chiuso alla scadenza.

SPESE ACCESSORIE E AGEVOLAZIONI FISCALI
Entro 30 giorni è obbligatorio registrare il contratto e l’imposta di registro, pari al 2% da dividere tra locatore e conduttore. Per la locazione soggetta ad IVA, quest’ultima è a carico del conduttore. Le spese delle marche da bollo del valore di euro 16 cadauna sono a carico del conduttore. Le agevolazioni fiscali sono possibili sempreché deliberate dal Comune in cui si è stipulato il contratto e quelle scaturite dagli accordi convenzionali sindacali. Nessuna penalizzazione è prevista. Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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