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Pagamenti e scadenze IRPEF

L'IRPEF è l'imposta sui redditi delle persone fisiche e rispetta il principio di progressività sancito dalla nostra costituzione. Colpisce i redditi prodotti in Italia dalle persone fisiche residenti e in parte i redditi prodotti in Italia da persone fisiche non residenti.

di Antonello Scrimieri 31 ago 2012 ore 09:42
Il contribuente, tenuto a pagare l’imposta, deve annualmente presentare la propria dichiarazione dei redditi tramite il modello UNICO o il modello 730 e indicare le somme da versare all’erario o le somme per le quali chiede un rimborso.

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In fase di dichiarazione dei redditi si determinano le somme da versare a saldo per l’anno precedente e si generano gli acconti per l’anno in corso nella misura del 99%. In occasione dei versamenti nel corso dell’anno 2012 occorre ricordare la riduzione dal 99% al 96%; a seguito di quanto deciso dall’art. 1 comma 2 del DPCM del 21 novembre 2011. Secondo quanto stabilito dal successivo comma 5, tale riduzione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata dell’acconto.

Il primo acconto
sarà pari al 40% del 99% del totale dell’imposta calcolata in dichiarazione dei redditi (la base di calcolo è costituita dall’imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto spettanti).

Il secondo acconto
sarà pari al 60% del 99% diminuito di 3 punti percentuali a seguito della nuova norma.

Nel momento in cui il contribuente verserà il primo acconto dovrà provvedere anche a pagare il saldo delle imposte dell’anno precedente.

Il totale di quanto dovuto a titolo di acconto d’imposta deve essere versato:
- in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2012, se l’importo dovuto è inferiore ad  257,52€; poiché la legge stabilisce che il versamento deve essere effettuato in due rate, solo se l’importo da pagare alla scadenza della prima rata supera  103 € ( 257 x 40% = 103);
- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 257,52€, di cui:
a) la prima, nella misura del 39,6% dell’intera imposta dovuta, entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica) ovvero entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
b) la seconda, nella restante misura del 56,4%, entro il 30 novembre 2012.

Scadenze prorogate al 9 luglio 2012 senza maggiorazioni e al 20 agosto per i soggetti tenuti al pagamento delle maggiorazioni; il differimento vale anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

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Sono esonerati dall’obbligo di versamento degli acconti i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nel precedente anno non hanno avuto reddito (es. per inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);
- nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi (ad es. per cessata attività);
- non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (es. il lavoratore dipendente con sola certificazione unica CUD);
- hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta (es. interessi sui depositi bancari e postali, interessi sui BOT o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di Incaricato alle Vendite a Domicilio);
- hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi.

Antonello Scrimieri

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