Modello 730 e Unico pf: novità 2012
Le manovre e i provvedimenti del 2011 hanno portato modifiche ai modelli di dichiarazione dei redditi, riguardano la compilazione e l’applicazione di nuove imposte.
di Nicola Marsella 30 mar 2012 ore 10:23LEGGI ANCHE: Cos’è il Modello 730
Cedolare secca. L’applicazione della cedolare secca riguarda unicamente le locazioni di unità immobiliari utilizzate per uso abitativo (categoria catastale A, escluso A10) e relative pertinenze. L’articolo 3 del D.lgs. 23/2011 ha previsto dall’anno 2011 una tassazione sostitutiva delle imposte dovute dal locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile: le aliquote del 21%, sui contratti di locazione liberi, e del 19%, sui contratti di locazione concordati, sostituiscono l’IRPEF, le addizionali regionale e comunale, l’imposta di registro (anche risoluzioni e proroghe) e imposta di bollo. Per i soggetti che non hanno esercitato l’opzione nel corso 2011, devono indicare nel modello di dichiarazione la scelta per la cedolare secca, oltre ai dati dell’immobile concesso in locazione:
1) 730/2012 – nella sezione I del quadro B, barrare la casella di colonna 11; indicare nella colonna 2 il codice di utilizzo 3 (canone libero 21%) o 8 (canone concordato 19%); nella colonna 5 il codice canone 3 (100% del canone);
2) UNICO PF/2012 – nella sezione I del quadro RB, barrare la casella di colonna 12; nella colonna 13 indicare la base“imponibile cedolare secca 21%” o nella colonna 14 “imponibile cedolare secca 19%”.
Il reddito fondiario soggetto a cedolare secca viene comunque considerato (quadro RN1, col.1 dell’UNICO PF e nel prospetto di liquidazione 730-3 del 730/2012) nel reddito complessivo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, pensione a altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura dei benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. ISEE).
Immobili di interesse storico-artistico locati. In caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca si applicano le stesse regole previste per tale regime, per cui la base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva è data dal maggiore tra canone di locazione e rendita catastale effettiva dell’immobile di interesse storico-artistico.
Spese con detrazione al 36%. Dal 14 maggio 2011 non è più obbligatorio comunicare al Centro operativo di Pescara l’inizio lavori e non deve essere indicato il costo della manodopera in fattura (D.L. 70/2011). Nel modello di dichiarazione devono essere indicati per i lavori iniziati nel 2011 i dati catastali dell’immobile e altri dati per fruire della detrazione fiscale (quadro RB – UNICO PF/2012, quadro E – 730/2012 SEZIONE III-B); per i lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 occorre barrare la casella di colonna 2 (C.O. Pescara/Condominio), senza riportare i dati catastali dell’immobile.
Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile (righi RP51 e RP53), anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo RP54). Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo RP54).
Contributo di solidarietà. La parte di reddito complessivo superiore a 300.000 mila euro è soggetta ad un contributo di solidarietà pari al 3%: per i redditi di lavoro dipendente e assimilati il contributo viene trattenuto in busta paga a fine anno dal sostituto d’imposta (sezione VI, rigo C15, 730/2012 – sezione VI, rigo RC14, UNICO PF/2012). Sul modello 730 e UNICO PF c’è una sezione dedicata alla determinazione del contributo di solidarietà, considerando la parte già trattenuta dal sostituto d’imposta e la parte assoggettata alla riduzione per i dipendenti pubblici e al contributo di perequazione per i pensionati. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo secondo il principio di competenza.
Detrazione per familiari a carico. In caso di affidamento dei figli la detrazione spetta per il 100%, salvo diverso accordo, al genitore affidatario; invece per l’affidamento congiunto o condivo la detrazione spetta al 50%, a meno che uno dei due genitori affidatari non abbia la possibilità della detrazione per limiti di reddito, per cui l’altro genitore può fruire dell’integrale detrazione.
Nella sezione dedicata ai “FAMILIARI A CARICO” del modello di dichiarazione occorre barrare la casella relativa alla nuova colonna “DETRAZIONE 100% - AFFIDAMENTO FIGLI”, per fruire dell’integrale detrazione.
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Nicola Marsella
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