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Cos’è il commercio elettronico

Il progresso e la tecnologia hanno aiutato lo scambio di beni e servizi fino al punto di rendere digitale e telematico il momento dell’incontro e della vendita

di Antonello Scrimieri 23 gen 2013 ore 12:42
L’e-commerce è l’aiuto informatico  per una attività commerciale. Il nostro personal computer, navigando in internet, si trasforma in uno showroom di qualsiasi genere, permette al compratore di vedere davanti a se prodotti, servizi e ogni genere di necessità dei brand da lui selezionati e, infine consente di comprare comodamente in poltrona.

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La nozione - Il commercio Elettronico, dal punto di vista del nostro ordinamento giuridico, non ha una precisa definizione. Soltanto dalla lettura delle direttive comunitarie si evince che per Commercio Elettronico si intende  l’attività commerciale caratterizzata da transazioni per via elettronica e informatizzata volta alla commercializzazione di beni e servizi; distribuzione on-line di prodotti in formato digitale; creazione di operazioni finanziarie e di borsa e stipula di appalti pubblici.

Nel commercio elettronico sono coinvolte due parti: il venditore e l’acquirente. A seconda che l’acquirente o il venditore siano consumatori o titolari di partita iva distinguiamo:
- business to consumer (noto come B2C);
- business to business (noto come B2B);
- business to administration;
- consumer to consumer;
- intra business.

Invece, a seconda dell’oggetto, distinguiamo diversi tipi di e-commerce:
- beni materiali, in questo caso si tratta di commercio elettronico indiretto o off-line;
- beni immateriali o digitalizzati, ovvero servizi,  in questo caso si parla di commercio elettronico diretto o on-line, in cui l’intera transazione, inclusa la consegna del bene, avviene per via telematica.
Queste distinzioni hanno molta importanza per l’individuazione della corretta forma di commercio elettronico e della corretta disciplina fiscale .

Il commercio elettronico indiretto - È caratterizzato dalle transazioni nelle quali la cessione del bene e la conclusione della vendita tra venditore e cliente si concludono per via telematica, mentre la consegna reale del bene avviene attraverso i canali tradizionali. Ai fini fiscali questa operazione si realizza soltanto al momento della consegna materiale del bene. La tassazione deve avvenire con le modalità tradizionali, cioè, in dogana, se si tratta di importazioni da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, e se le operazioni vengono effettuate in ambito comunitario tra un fornitore e un consumatore privato, residenti in due diversi Stati, entrambi appartenenti all’Unione europea.

Il commercio elettronico diretto -  È caratterizzato da operazioni, come cessioni e consegne dei beni, che avvengono soltanto per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili. I servizi ed i beni ceduti, come software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, o film originariamente dematerializzati, si rendono concreti all’arrivo al destinatario tramite il download. Queste operazioni sono comunque prestazioni di servizi ai fini Iva. Per questo motivo, la territorialità del servizio dipende dalla località di utilizzo.

La normativa Comunitaria obbliga ogni operatore extracomunitario ad identificarsi fiscalmente in uno dei Paesi UE, usufruendo così delle semplificazioni previste. La direttiva 38 del 2002 prevede che per le operazioni di commercio elettronico diretto l’imposta sul valore aggiunto viene applicata secondo le aliquote ordinarie previste dai singoli Stati membri. La possibilità dell’identificazione è riservata agli operatori stabiliti fuori dal territorio dell’Unione Europea, che effettuano le operazioni, identificabili come commercio elettronico diretto, in ambito Comunitario e nei confronti di consumatori privati. Per adempiere a questi obblighi, l’operatore extracomunitario deve presentare una dichiarazione di inizio attività in cui deve essere allegata un’autocertificazione nella quale il richiedente chiarisce di non essere già identificato in un altro Stato membro. All’operatore non appartenne all’Unione Europea sono richiesti diversi adempimenti contabili, come  la conservazione per dieci anni dei documenti e dei dati informatici relativi alle transazioni, la certificazione mediante fattura e la presentazione di una dichiarazione trimestrale.

Antonello Scrimieri
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