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Manovra finanziaria 2011: gli interventi sulle pensioni

Gli interventi in materia previdenziale previsti dall’ultima manovra finanziaria. Vediamo quali sono i più importanti.

di Federico Nicastro 11 lug 2011 ore 10:26
La manovra finanziaria presentata dal governo, recante “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” è suddivisa in quattro Titoli. Il primo, denominato “disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica”, contiene, al Capo III, le proposte riguardanti il “contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria”. In particolare, l’art. 18 del decreto – legge riporta gli “interventi in materia previdenziale”. Focalizzando l’attenzione sulle modifiche maggiormente rilevanti, possiamo notare che:

-- 1) a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome del settore privato, il requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nei sistemi retributivo e misto è incrementato di un mese, di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032 (comma 1);

-- 2) per il biennio 2012 – 2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps (1.428 Euro) la rivalutazione automatica non è concessa, mentre per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 45% (comma 3);

-- 3) a partire dal 1° gennaio 2012, l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti subisce una riduzione del 10%, in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili (comma 5).

Questa manovra finanziaria segue lo schema già tracciato precedentemente dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto – legge del 25 giugno 2008, n. 112 e dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto – legge del 31 maggio 2010, n. 78, tutte recanti disposizioni urgenti in materia contenimento della spesa pubblica, di sviluppo economico e stabilizzazione finanziaria, nel tentativo, più che mai arduo, di contrastare la crisi economica che, ormai da qualche anno, affligge le popolazioni di tutto il mondo.

Federico Nicastro
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