Riduzione della soglia di utilizzo del contante
Le norme contenute nel decreto salva Italia sono mirate, tra le altre cose, a contrastare l’evasione fiscale. Obiettivo raggiungibile anche mediante la riduzione dell’utilizzo del contante.
di Antonello Scrimieri 4 lug 2012 ore 10:49Ultima azione innovatrice è legata alla scomparsa del noto “segreto bancario”, ovvero la privacy legata alle somme detenute presso istituti bancari e gli intermediari finanziari; gli stessi potranno e dovranno comunicare periodicamente le movimentazioni sui conti correnti dei contribuenti, al fine di creare banche dati di controllo dei soggetti.
L’art. 12 riduce la soglia di utilizzo, senza il tramite di intermediari finanziari, di denaro contante e di titoli trasferibili. In particolare, dal 6 dicembre 2011 il limite di utilizzo del contante è di 999,99 €. È comunque esclusa la possibilità di irrogare sanzioni per le violazioni commesse fino alla data del 31 gennaio 2012.
Anche alla Pubblica Amministrazione è stato fatto divieto di pagare spese, stipendi e costi non attraverso modalità tracciabili, se di importo superiore ad 1.000 €. A fronte di questi nuovi adempimenti, il legislatore sta cercando di ridurre le spese per le transazioni telematiche.
Le norme contenute nel decreto salva Italia sono mirate a contrastare l’evasione per far emergere quelle somme sottratte alla base imponibile. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante la riduzione del limite di utilizzo di denaro contante. Evidentemente, il blocco del contante impone, per le transazioni commerciali, un maggior utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
I principali obiettivi dovrebbero essere:
1) ridurre la possibilità, da parte degli operatori economici, di effettuare operazioni “in nero”;
2) incrementare il volume di informazioni a disposizione del Fisco utilizzabili ai fini dell’accertamento sintetico puro (cd. Spesometro).
Per rafforzare i poteri di controllo e di accertamento, è stata prevista l’irrogazione di sanzioni penali nel caso in cui il contribuente esibisca o trasmetta atti o documenti falsi, ovvero fornisca dati e notizie non veritieri a seguito delle richieste fatte dall’Ufficio.
Non è ancora chiaro, se il reato tributario successivo discenda da una diretta conseguenza, delle informazioni non veritiere o se sia sufficiente una qualsiasi forma evasiva a prescindere dalla comunicazione non veritiera. Restano escluse le informazioni non veritiere trasmesse da terzi non interessati agli accertamenti.
I dati trasmessi diventano assimilabili ad un’autocertificazione, con sanzioni che possono arrivare alla reclusione fino a 3 anni.
Le analisi finanziarie diventano il centro focale delle indagini dei contribuenti che precedono accessi, ispezioni e verifiche. Tutto ciò confermato dall’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le singole movimentazioni rilevanti (es. operazioni fuori conto).
Con una modifica all’art. 49, D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, a partire dal 6 dicembre 2011 è stato ridotto da 2.500€ ad e 1.000€ la soglia che limita l’utilizzo del denaro contante, di libretti bancari e postali e di titoli al portatore, consentito. Il precedente intervento, di qualche mese fa, aveva ridotto la soglia da 5.000€ a 2.500€.
Con la volontà di modernizzare l’efficienza degli strumenti di pagamento, le pubbliche Amministrazioni, devono effettuare “in via ordinaria” i pagamenti su un conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dai beneficiari.
Inoltre, è stato stabilito che la P.A. debba corrispondere gli stipendi, le pensioni e qualunque altro compenso od emolumento ai prestatori d’opera mediante strumenti diversi dal denaro contante, se di importo superiore ad 1.000€.
Da ultimo, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, dovranno definire le nuove regole generali finalizzate ad una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti a fronte delle transazione effettuate mediante carte di pagamento. Le commissioni non potranno superare la percentuale dell’1,5%.
Antonello Scrimieri
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