La mediazione tributaria
Come evitare di presentare ricorso per le controversie con l’Agenzia delle Entrate. I casi contemplati sono quelli di valore non superiori a 20mila euro e notificati dal 1° aprile 2012
di Antonello Scrimieri 18 giu 2012 ore 10:41“La mediazione è diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110 mila, il 66% del contenzioso”. (cit. Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate)
La mediazione tributaria, attraverso la proposizione del reclamo, diventa uno strumento deflativo del contenzioso, con il quale si prevede la presentazione obbligatoria di un’istanza che anticipa il contenuto del ricorso; con questa istanza il contribuente inizia un processo “amichevole” con l’Amministrazione Finanziaria chiedendo di rivedere in tutto o in parte l’atto sulla base di motivi in diritto o di fatto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase del ricorso.
Il contribuente può inserire nell’istanza di reclamo anche una proposta di mediazione, inserendo un possibile accordo possibile.
La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi e in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione.
La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni Tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo all’Agenzia delle Entrate. L’istanza può contenere, oltre all’eventuale proposta di mediazione, anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
Il reclamo deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso. Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio prenderà in esame l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione.
Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione Tributaria, aprendo così la via al contenzioso. Qualora, invece, la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Ciò avviene sia nel caso si trovi un accordo, sia nel caso in cui vene confermato il tributo contestato. Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
Il contenuto della circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega i punti salienti della norma che possiamo riassumere in:
- il nuovo istituto è obbligatorio;
- il nuovo istituto è alternativo alla conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, del d.Lgs. n. 546 del1992;
- gli atti interessati dalla mediazione sono quelli per cui è possibile presentare ricorso;
- non sono oggetto di mediazione le controversie concernenti gli altri atti non sono emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate; in caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate;
- sono escluse dalla fase di mediazione le fattispecie di valore indeterminabile;
- la mediazione è obbligatoria anche sui contributi previdenziali e assistenziali;
- per atti notificati dal I aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data;
- legittimati a presentare l’istanza sono gli stessi soggetti legittimati a proporre ricorso;
- l’istanza deve essere motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere con i motivi di impugnazione proposti nel ricorso, a pena di inammissibilità;
- il contributo unificato non risulta dovuto, salvo il caso in cui l’accordo non avvenga e ricorre alla Commissione Tributaria.
Antonello Scrimieri
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