Manovra finanziaria 2011: scheda finale
Con la votazione alla Camera in data 14 settembre 2011 si è concluso l’iter di approvazione della manovra di ferragosto.
di Nicola Marsella 16 set 2011 ore 11:35Il testo definitivo della manovra contiene provvedimenti relativi al contrasto dell’evasione fiscale, alla tassazione IRPEF e IRES, alle pensioni, all’IVA, con un valore di circa 55 miliardi di euro.
Evasione fiscale - Le disposizioni per contrastare l’evasione fiscale sono state in parte alleggerite: il Fisco può effettuare dei controlli preventivi sui conti correnti dei contribuenti (senza che questi ultimi indichino nella dichiarazione dei redditi i rapporti con operatori finanziari); è previsto il carcere per i grandi evasori nel caso in cui si evade più di tre milioni di euro, a condizione che “l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al trenta per cento del volume d'affari”; i Comuni avranno un ruolo attivo nella lotta all’evasione con il riconoscimento del 100% delle somme recuperate e non più del 50% come era previsto dal decreto sul federalismo municipale. La possibilità per gli enti locali di pubblicare le dichiarazioni dei redditi on line potrà avvenire solo in forma aggregata (e non più indicando i nominativi dei singoli contribuenti).
Condono 2002 - L’Agenzia delle entrate e della riscossione farà una rivisitazione del condono del 2002 con l’obiettivo di recuperare le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che hanno fruito dei condoni e sanatorie di cui alla L. 289/2002. I contribuenti avranno la possibilità di definire la loro posizione entro il 31 dicembre 2011, altrimenti subiranno controlli specifici per gli anni successivi a quelli condonati per i quali ancora non sono scaduti i termini per l’accertamento.
Rendite finanziarie - La tassazione delle rendite finanziarie passa dal 1° gennaio 2012 dal 12,5% e 27% al 20%. La nuova disposizione non riguarda i titoli di Stato ed equiparati (obbligazioni, buoni postali fruttiferi, ecc.), per cui continueranno ad essere tassati nella misura del 12,5%.
Società di comodo - La configurazione di società non operativa (determinate attraverso il “test di operatività” consistente nel confronto tra i ricavi dichiarati e quelli presunti determinati in base ai valori dell’attivo iscritti in bilancio) comporta il pagamento dell’IRES con un aliquota del 38%, per cui viene aumentata di 10,5% rispetto a quella ordinaria (27,5%). L’operatività è da escludere anche nel caso di società che sono in perdita fiscale da tre anni consecutivi o due anni in perdita e uno con reddito inferiore alle soglie degli enti operativi (disposizione introdotta con la manovra).
Società cooperative - La tassazione degli utili portati a riserva delle cooperative aumenterà del 10% (attualmente gli utili sono imponibili nella misura del 30%, ad eccezione delle cooperative agricole e di quelle di consumo la cui percentuale è rispettivamente del 20% e del 55%). Di conseguenza, la quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili che concorre alla formazione del reddito imponibile passa dal 30% al 40% per le cooperative, mentre per quelle di consumo dal 55% al 65%.
Contributo di solidarietà - Il contributo riguarderà unicamente i contribuenti con redditi superiori a 300 mila euro: l’aliquota da scontare è quella del 3% sulla parte eccedente i 300.000 euro, tenendo conto che il reddito da considerare è quello complessivo al netto della prima della casa; il contributo così pagato potrà essere portato in deduzione del reddito complessivo.
Per quanto riguarda gli statali e le pensioni d’oro, il contributo di solidarietà è pari al 5% per i redditi superiori a 90 mila euro, mentre per redditi oltre i 150 mila euro è al 10%.
IVA - L’Iva ordinaria passa dal 20% al 21%, rimanendo invece inalterate quelle del 4% e del 10% relative ai beni di prima necessità. Dalla relazione tecnica al maxi-emendamento risultano stimate maggiori entrate per 4,2 miliardi di euro a partire dal 2012, anche se occorrerà tener conto delle ricadute sui consumi per effetto anche del possibile aumento dei prezzi.
Pensioni - La necessità di innalzare l’età pensionabile delle donne ha comportato l’anticipo di 2 anni (dal 2016 al 2014) del meccanismo previsto dal precedente decreto di luglio che permetterà di portare nel 2023 a 65 anni l’età per la pensione di vecchiaia. Il provvedimento riguarda le donne che lavorano nel settore privato in quanto per quelle del settore pubblico è già previsto dal 2012 come età pensionabile il raggiungimento dei 65 anni. Per quanto riguarda il comparto scuola, la maturazione dei requisiti di pensione dal 1° gennaio 2012 comporta la possibilità di andare in pensione (finestra di uscita) il 1° settembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
Pubblico impiego - La liquidazione del trattamento di fine rapporto avverrà decorsi 24 mesi nel caso di dimissioni, decadenza, ecc. (e non più 6 mesi), mentre dopo 6 mesi nel caso di raggiungimento dell’età pensionabile o di servizio in base alla normativa prevista dagli ordinamenti di appartenenza del lavoratore.
Nicola Marsella Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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