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Sulle seconde case sfitte si deve pagare anche l’Irpef

Chi possiede un immobile non locato nello stesso comune in cui si trova l’abitazione principale dovrà aggiungere all’imponibile Irpef il 50% della rendita catastale di quell’immobile.

di Antonello Scrimieri 15 set 2014 ore 10:37

Il nuovo art. 9 del DL 23/2011 riformulato dalla Legge di Stabilità, ha introdotto una deroga al principio di sostituzione piena che vedeva l’IMU sostituire l’IRPEF. La nuova norma obbliga i contribuenti ad assoggettare ad IRPEF e relative addizionali il 50% del valore iscritto o iscrivibile in catasto degli immobili ad uso abitativo disponibili nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale.

La norma. L’art. 1, comma 717 del Decreto Legge 147 del 2013 deroga la regola generale introdotta dalla normativa IMU; la quale avendo introdotto il nuovo tributo, noto come Imposta Municipale Propria, esentava i contribuenti dal versamento dell’IRPEF sugli immobili. Questa deroga vale però solo alle seguenti condizioni:

-    Possesso di un immobile ad uso abitativo non locato;
-    Imposizione fiscale IMU per l’immobile in oggetto;

-    Immobile ubicato nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione Principale.

A queste condizioni l’immobile dovrà concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50% della rendita iscritta in catasto
.

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I DATI

Secondo le proiezioni statistiche degli studiosi della materia sono oltre tre milioni gli immobili che sono finiti nei Mod. 730 e che si preparano a finire a fine mese nei Mod. UNICO degli italiani; parliamo del 10% degli immobili residenziali presenti su tutto il territorio dello Stato.

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I CHIARIMENTI

Il Ministero dell’Economia nel mese di marzo aveva diffuso una nota informativa per chiarire gli eventuali dubbi sorti dalla normativa a tratti poco chiara. Il Ministero ha specificato che quando si parla di “immobile adibito ad abitazione principale” si deve sottintendere il legame di proprietà con l’immobile stesso. Si ritiene che il criterio da adottare per la definizione di abitazione principale sia quello utilizzato nell’ambito della normativa in materia di imposte sui redditi ai fini della deduzione dall’IRPEF.

Il chiarimento si era reso necessario poiché molti contribuenti, consulenti e CAF ritenevano che possedere un secondo immobile nello stesso Comune, dove era presente l’immobile adibito ad abitazione principale, senza però il requisito della proprietà, potesse essere il presupposto di assoggettamento ad IRPEF del 50% della rendita catastale. In base alla comunicazione delle Finanze, affinché valga la regola del 50% dell’IRPEF è necessario il possesso, esclusivo o anche in comproprietà, di entrambe le case; sia della prima adibita ad abitazione principale sia della seconda non locata e a disposizione del contribuente. Inoltre per abitazione non locata non si deve intendere soltanto un’abitazione a disposizione, cioè vuota, ma anche un immobile che sia stato concesso in comodato gratuito a parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

Infine chiariamo che gli immobili locati sono già assoggettati ad IRPEF o a Cedolare Secca sul canone di locazione percepito, di conseguenza l’inclusione nella base imponibile del 50% della rendita catastale non troverebbe applicazione.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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