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Il nuovo Redditometro tiene conto solo dei dati certi

In data 31 luglio 2013, con la Circolare 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il funzionamento del nuovo Redditometro già operativo a partire dall’anno di imposta 2009

di Antonello Scrimieri 1 ago 2013 ore 12:46
Il nuovo strumento di accertamento sintetico prenderà in considerazione soltanto le spese certe, ovvero già conosciute dal Fisco poiché comunicate dal contribuente attraverso la denuncia dei redditi o conosciute dall’Anagrafe tributaria. Verranno in ogni caso tollerati gli scostamenti inferiori al 20% tra la capacità di spese e il reddito dichiarato.

Le garanzie. I chiarimenti più importanti della Circolare sono rappresentati dalle Garanzie ai Contribuenti. Oggi, l’Amministrazione Finanziaria ha garantito che le medie ISTAT verranno utilizzate solo in un secondo momento, ovvero quando il contribuente non sarà in grado di giustificare le spese certe già conosciute dal Fisco. Per evitare quindi l’utilizzo dei coefficienti ISTAT il contribuente dovrà dimostrare l’esistenza di redditi esenti oppure soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. Questa delucidazione ha posto fine alle polemiche dei contribuenti riguardo all’utilizzo, a volte improprio, delle medie ISTAT nel calcolo dell’effettiva capacità di spesa troppo lontana dalle reali capacità dei cittadini.

Il confronto. La legge che ha introdotto il nuovo redditometro, in ogni caso, aveva già previsto una fase preliminare di confronto obbligatorio tra l’ufficio e il contribuente. La Circolare, da oggi, consente di raddoppiare il confronto. Il contribuente chiamato in causa può fornire fin dal primo incontro chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito e potrà provare, che le spese sostenute nell'anno sono state finanziate con altri redditi. Il controllo si chiude subito se le giustificazioni sono convincenti. In caso contrario, entreranno in gioco le medie Istat basate su dei coefficienti che risentono ad esempio dell'area geografica di appartenenza e del nucleo familiare.

La mancanza di adeguate giustificazioni del contribuente prevedrà comunque un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell'invito. Solo se Fisco e cittadino non trovano un accordo, l'Ufficio emetterà l'avviso di accertamento.

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L’entrata in vigore. L’Agenzia delle Entrate, così come già anticipato nel convegno di Telefisco 2013, ha ribadito che l’utilizzo del nuovo strumento di accertamento non potrà essere utilizzato retroattivamente. La versione 2.0 del Redditometro, quindi, si applicherà agli accertamenti a partire dall'anno d'imposta 2009, dichiarati dai contribuenti con il modello Unico 2010 o con il Modello 730/2010.

Antonello Scrimieri
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