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Nessuna sanzione per il contribuente se il consulente sbaglia

Non sono previste sanzioni ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi a seguito di un comportamento fraudolento o erroneo del consulente

di Antonello Scrimieri 18 lug 2012 ore 10:11
Negli ultimi anni, e non solo, abbiamo assistito a vari comportamenti scorretti da parte di professionisti che anziché assistere i propri clienti nelle transazioni fiscali, erano molto più intenti nell’incassare soldi destinati all’Erario per usi propri.

I vari casi, susseguitisi in Italia, hanno portato a contenziosi tra i contribuenti, in buona fede, i quali sostenevano di aver pagato le imposte correttamente, e l’Amministrazione Finanziaria che, non avendo potuto incassare le suddette somme trattenute nelle tasche dei Commercialisti, pretendevano la riscossione delle imposte.

A fronte di queste liti tributarie si è espressa la Cassazione, hanno emesso sentenze le varie commissioni tributarie e continuano tutt’ora a lavorare sulla difficile materia gli esperti.

Nell’anno in corso è stato precisato dalla commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza del 25 febbraio 2012, che non sono previste sanzioni ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi a seguito di un comportamento fraudolento o erroneo da parte del consulente che aveva il compito di provvedere allo stesso.

L’episodio che ha generato il caso di studio fa riferimento ad una omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2005 e 2006, seguita anche da gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili.

L’Amministrazione Finanziare a seguito di questi errori aveva emesso due avvisi di accertamento induttivi.

L’accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi si fonda su presunzioni semplici, non assistite da requisiti di precisione e concordanza, nella ricostruzione del reddito prescindendo dalle scritture contabili (dichiarate inattendibili); rideterminando un maggior reddito ai fini IVA, IRAP e IRPEF. Il ricalcolo effettuato dall’Amministrazione Finanziaria prescindeva i costi sostenuti dal contribuente dato che in sede di contradditorio non li aveva potuti esibire perché in custodia presso il professionista inadempiente che non provvedeva a rilasciare i documenti.

Inoltre gli incaricati dell’accertamento riconoscevano la colpa in capo al contribuente per il comportamento omissivo del commercialista che non aveva provveduto ad inviare i dati, poiché non si era preoccupato di vigilare sull’accaduto.

Il contribuente, venuto a conoscenza tardivamente del comportamento fraudolento del suo consulente, impugnava gli atti di accertamento ritenendo errati due punti salienti.

L’Amministrazione Finanziaria aveva ricalcolato induttivamente l’ammontare dei compensi percepiti tralasciando completamente i costi sostenuti ma non giustificati dal contribuente a causa dell’indisponibilità dei documenti contabili resi inesigibili dal professionista. Questo comportamento è illegittimo come già precisato dalla sentenza della Cassazione n.1166/12.

Inoltre il contribuente chiedeva l’annullamento delle sanzioni a lui imputate per l’omessa presentazione della dichiarazione. Data la buona fede del contribuente e la presentazione di una denuncia nei confronti del proprio professionista la Commissione Tributaria di Brescia annullava le sanzioni richieste dall’Amministrazione Finanziaria.

La non sanzionabilità del contribuente il quale non ha presentato dichiarazione e non ha presentato in sede di accertamento la regolare contabilità è un punto focale nel nostro ordinamento come già confermato dal decreto legislativo 472/1997 e tutela il contribuente leso dal proprio professionista.

Antonello Scrimieri

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