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Mifid: la tutela del cliente, adeguatezza e appropriatezza

Nell’ambito delle regole di condotta poste a tutela degli investitori, rappresenta un’assoluta novità delle Direttive MIFID la distinzione operata tra “valutazione di adeguatezza” e “valutazione di appropriatezza”

di Fabio Civale 11 giu 2009 ore 11:47
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su Soldionline.it il 14 febbraio 2007

Si tratta di nozioni distinte, che hanno un ambito di applicazione diverso per quanto riguarda i servizi di investimento ai quali si riferiscono e hanno diverse funzioni e caratteristiche (cfr. considerando n. 56 della Direttiva MIFID 2006/73/CE).

La disciplina oggi vigente in Italia, prevede esclusivamente l’obbligo dell’intermediario di effettuare una valutazione di adeguatezza (cfr. art. 29 del Regolamento Consob. n. 115522).

La Direttiva MIFID prevede l’obbligo per l’intermediario di effettuare la “valutazione di adeguatezza”, quando lo stesso presta consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio.

L’impresa di investimento deve ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento  per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente (cfr. art. 19, paragrafo 4, della Direttiva MIFID 2004/39/CE).

Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del suo reddito regolare, delle sue attività, comprese le sue attività liquide, dei suoi investimenti e beni immobili e dei suoi impegni finanziari regolari (cfr. art. 35, paragrafo 3, della Direttiva MIFID 2006/73/CE).

I dati riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento, laddove pertinenti (cfr. art. 35, paragrafo 4 della Direttiva MIFID 2006/73/CE).

Un’operazione di investimento potrà essere ritenuta adeguata se soddisfa i seguenti criteri:
  1. corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
  2. sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
  3. sia di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio. (cfr. art.  35, paragrafo 1, della Direttiva MIFID 2006/73/CE).
Quando l’impresa di investimento non ottiene le informazioni necessarie ai fini della “valutazione di adeguatezza” deve astenersi dal prestare i servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafoglio (cfr. art. 35, paragrafo 5 della Direttiva MIFID 2006/73/CE).

Distinta è invece la “valutazione di appropriatezza”. In particolare, gli intermediari quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, chiedono al cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è “appropriato” al cliente (cfr. art.  19, paragrafo 5, della Direttiva MIFID 2004/39/CE - art.  36, della Direttiva MIFID 2006/73/CE).

Qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni richieste dall’impresa di investimento circa le sue conoscenze ed esperienze, ovvero qualora tali informazioni siano insufficienti, l’impresa di investimento avverte il cliente che la sua decisione impedirà di determinare se il servizio o prodotto sia “appropriato” a lui. Qualora l’impresa ritenga che il prodotto o servizio non sia “appropriato” al cliente, avverte il cliente di tale circostanza e può, a seguito di tale avvertimento, prestare il servizio. Le imprese di investimento non sono tenute a compiere la valutazione di appropriatezza quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell’esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente (c.d. “execution only”).

La prossima settimana ci occuperemo del tema dei conflitti di interesse e degli incentivi (c.d. “inducements”).

Fabio Civale
fabio.civale@zitielloassociati.it

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con lo Studio Legale Zitiello e Associati Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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