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Previdenza complementare per lavoratori non dipendenti

Può aderire al Fondo chiuso o a qualsiasi Fondo aperto di categoria o individuale; oppure sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita ai fini previdenziali

di Federico Nicastro 16 mag 2011 ore 12:23
Domanda

Vorrei avere delle informazioni in merito alla previdenza complementare, per una ragazza di 32 anni che non è lavoratore dipendente.

Quale può essere una buona assicurazione, quanto si dovrebbe versare (esiste una tabella di riferimento) per avere una buona rendita vitalizia, quali sono i principali accorgimenti di attenzione prima di sottoscrivere una polizza complementare previdenziale, se può essere solo con rendita vitalizia oppure no.

La ringrazio, spero di essere stata chiara (non sono esperta in materia).

Grazie

Risposta

La complessità dell’argomento impone una piccola introduzione. La previdenza complementare si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, soci lavoratori e lavoratori dipendenti di società cooperative, lavoratori autonomi, liberi professionisti. E’ stata introdotta in Italia nel 1995 con la riforma Dini (legge 335) ed ha determinato una profonda svolta nel sistema previdenziale italiano, che da quel momento si è basato su due pilastri: la previdenza obbligatoria, che assicura al cittadino la pensione di base, liquidata dagli Istituti di previdenza (INPS, INPDAP, ecc.), e appunto la previdenza complementare, che consente al cittadino la possibilità di avere una pensione aggiuntiva, costruita negli anni attraverso l’adesione volontaria e/o collettiva a fondi pensione complementari, che possono essere fondi “chiusi o negoziali”, fondi “aperti” o contratti di assicurazione sulla vita stipulati ai fini pensionistici (PIP).

I Fondi chiusi o negoziali sono quelli istituiti per singola azienda, per gruppi di aziende (fondi aziendali), per categorie di lavoratori appartenenti allo stesso comparto (fondi di categoria), o anche riferiti al territorio (fondi territoriali), sono costituiti sulla base di un contratto collettivo nazionale, un accordo tra lavoratori sulla base di proposte sindacali o un regolamento aziendale.

Questi Fondi non gestiscono direttamente i versamenti effettuati dagli aderenti, ma lo fanno attraverso società di gestione risparmio, compagnie di assicurazione, banche, ecc, le quali però possono istituire e gestire i risparmi anche direttamente; in questo caso i Fondi sono definiti aperti. Gli ultimi, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistica (PIP) possono essere stipulati dai cittadini direttamente con le imprese di assicurazione.

Nel caso che la riguarda, lavoratore non dipendente, se è lavoratore autonomo o libero professionista può aderire al Fondo chiuso o a qualsiasi Fondo aperto di categoria o individuale; oppure sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita ai fini previdenziali (PIP) con qualsiasi impresa di assicurazione. Questa potrebbe essere la soluzione, a mio modesto parere, più adatta a lei.

Tuttavia, consigliarle una impresa piuttosto che un’altra è complicato, le logiche che devono influenzare la sua scelta sono ben altre. Prima di tutto il capitale che lei versa, qualsiasi sia la modalità, a cifra fissa o variabile, mensilmente, semestralmente, annualmente, ecc., deve essere “garantito” alla scadenza, ossia deve essere come minimo interamente restituito oltre alla rivalutazione monetaria. A dirla così sembra banale, ma non lo è, alcune imprese fanno sottoscrivere contratti da questo punto di vista poco raccomandabili. In secondo luogo deve fare attenzione alla modalità di ritiro del capitale investito: anticipazioni sulla propria posizione si possono ottenere solo dopo almeno 8 anni di partecipazione al Fondo e vengono concesse solo per casi ben definiti da contratto, come l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, ristrutturazioni, terapie ed interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche.

Tenga inoltre presente che si acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia dopo 5 anni di partecipazione al Fondo o al compimento dell’età stabilita per la previdenza obbligatoria (60 anni per le donne, 65 per gli uomini, nel caso di liberi professionisti 65 anni indipendentemente dal sesso); la pensione di anzianità si ottiene invece con almeno 15 anni di partecipazione al Fondo, non prima di aver cessato l’attività lavorativa e dopo aver compiuto 55 anni per gli uomini e 50 per le donne. Infine, al momento del pensionamento o alla scadenza del contratto (se da questo previsto), potrà optare per la liquidazione del capitale in unica soluzione, ma la quota non potrà superare il 50% della posizione maturata. Il restante 50% potrà essere riscosso in rate periodiche. Qualora però l’importo complessivo della rendita maturata non superi la quota stabilita dalla legge per l’assegno sociale, potrà richiedere la liquidazione in unica soluzione.

In ogni caso legga sempre bene il contratto che le propongono, in tutte le sue parti e si prenda qualche giorno per decidere. Eventualmente ce ne fosse bisogno, sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Federico Nicastro
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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