Buono fruttifero postale caduto in prescrizione
L'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto produca esclusivamente la perdita dello stesso…
di Lucio Sgarabotto 14 dic 2009 ore 14:54Domanda
Nel 1988 i miei genitori hanno sottoscritto dei BFP a "termine" della durata di 11 anni. Le Poste Italiane li hanno classificati come "prescritti" e quindi non più riscuotibili e sono stati trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, abbiamo qualche probabilità che ci siano restituiti?
La ringrazio anticipatamente.
Risposta
Brutte notizie: purtroppo il Buono Fruttifero prescritto non le verrà più rimborsato. Con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) i buoni fruttiferi postali emessi fino al 13/04/2001, inclusi quindi i buoni a termine emessi nel 1988, sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto disciplinati dalle medesime norme.
In particolare, per quanto riguarda la prescrizione dei titoli del debito pubblico si applicano le norme previste nel Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398), che prevedono un periodo di prescrizione pari a 10 anni dalla scadenza effettiva del titolo.
Dato che una differente disciplina della prescrizione porterebbe a una disparità di trattamento tra i vari possessori di titoli del debito pubblico, il ministero ritiene che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto produca esclusivamente la perdita dello stesso e conseguentemente la Cassa depositi e prestiti non procede al loro rimborso.
Cordiali saluti.
Nel 1988 i miei genitori hanno sottoscritto dei BFP a "termine" della durata di 11 anni. Le Poste Italiane li hanno classificati come "prescritti" e quindi non più riscuotibili e sono stati trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, abbiamo qualche probabilità che ci siano restituiti?
La ringrazio anticipatamente.
Risposta
Brutte notizie: purtroppo il Buono Fruttifero prescritto non le verrà più rimborsato. Con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) i buoni fruttiferi postali emessi fino al 13/04/2001, inclusi quindi i buoni a termine emessi nel 1988, sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto disciplinati dalle medesime norme.
In particolare, per quanto riguarda la prescrizione dei titoli del debito pubblico si applicano le norme previste nel Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398), che prevedono un periodo di prescrizione pari a 10 anni dalla scadenza effettiva del titolo.
Dato che una differente disciplina della prescrizione porterebbe a una disparità di trattamento tra i vari possessori di titoli del debito pubblico, il ministero ritiene che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto produca esclusivamente la perdita dello stesso e conseguentemente la Cassa depositi e prestiti non procede al loro rimborso.
Cordiali saluti.
Lucio Sgarabotto
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