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La pensione di vecchiaia

La prestazione economica erogata per raggiunti limiti di età.

di Federico Nicastro 8 giu 2011 ore 10:35
La pensione di vecchiaia o pensione per raggiunti limiti di età è la prestazione economica erogata in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno raggiunto l'età stabilita dalla legge, che hanno perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta e che hanno cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione.

Il limite di età previsto attualmente dalla legge sia per gli uomini che per le donne è di 65 anni. A decorrere dal 01.01.1996 e fino al 31.12.2009 le donne potevano accedere alla pensione di vecchiaia con il compimento del 60° anno di età. A partire dal 01.01.2010 è stato previsto dalla legge l’innalzamento graduale del requisito anagrafico per il personale femminile che accede al pensionamento di vecchiaia:

- dal 01.01.2010 al 31.12.2011 l’età prevista è di 61 anni;
- dal 01.01.2012 l’età prevista è di 65 anni.

Le nuove norme non si applicano alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2009; esse potranno accedere alla pensione di vecchiaia in qualsiasi momento.

E’ data facoltà ai lavoratori di chiedere la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età nel caso in cui si sia raggiunta l’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, purché non sia stata ottenuta o richiesta la pensione di vecchiaia, oppure allo scopo di incrementare la propria posizione assicurativa, a patto che non sia stata raggiunta l’anzianità contributiva massima utile e che non sia già stata ottenuta o richiesta la liquidazione di una pensione a carico dell’INPS o di Fondi esclusivi, sostitutivi o esonerativi dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria). Inoltre è data la possibilità al lavoratore di presentare domanda all’amministrazione di appartenenza, in un lasso di tempo compreso tra i 24 e i 12 mesi precedenti il compimento del limite di età previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, per esercitare la facoltà di rimanere in servizio per un periodo massimo di 2 ulteriori anni, come previsto dal DLgs. 503/92. La decisione dell’amministrazione di accogliere o meno la domanda dipende dalle proprie esigenze  organizzative e funzionali in considerazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti lavorativi ed in funzione dell’andamento dei servizi offerti.

I requisiti necessari nel 2010 per il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia sono i seguenti:



Per coloro che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione, calcolata con qualsiasi metodo, a partire dal 1°gennaio 2011, avranno una decorrenza posticipata di 12 mesi (la cosiddetta finestra per l’accesso alla pensione si aprirà trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti), così come previsto dalle recenti disposizioni normative in materia, in particolare dalla 122/2010.

Per tutti coloro i quali avranno maturato invece i requisiti entro il 31.12.2010 si continuerà ad applicare la precedente normativa, che prevedeva l’accesso tramite 4 finestre:

- 1°luglio se in possesso dei requisiti entro il primo trimestre dello stesso anno;
- 1° ottobre se in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dello stesso anno;
- 1° gennaio dell’anno successivo se in possesso dei requisiti entro il terzo trimestre dello stesso anno;
- 1° aprile dell’anno successivo se in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dello stesso anno.

Federico Nicastro Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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