La riduzione dell’ipoteca
Ristabilire proporzioni adeguate tra importo dovuto e valore ed estensione della garanzia ipotecaria
di Paolo Buro 14 ott 2009 ore 10:16Articolo a cura di ProfessioneFinanza.com
La riduzione dell’ipoteca consiste nella diminuzione dell’importo per cui la garanzia è iscritta.
Ai sensi dell’art. 39 comma 5 del TUB “ i debitori hanno diritto, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente.
Con la riduzione si dà la possibilità al debitore di ricondurre a proporzioni adeguate il rapporto tra importo dovuto e valore ed estensione della garanzia ipotecaria. Alla base di quanto detto, vi è la considerazione che un finanziamento della durata di medio e lungo termine determina da un lato la permanenza dei vincoli ipotecari a favore del mutuante e dall’altro la progressiva riduzione dell’importo dovuto (il mutuatario versa rati costanti nel tempo) nel corso della durata del rapporto tra mutuante e mutuatario. Infatti dove il valore della garanzia e i beni gravati restassero immutabili per l’intera durata del finanziamento, essi diverrebbero sempre più sproporzionati per eccesso rispetto al dovuto. Con queste valutazioni con la riduzione dell’ipoteca si cerca di mantenere, nel corso del finanziamento, un’adeguata proporzionalità tra il valore e l’estensione dell’ipoteca, da un lato, e la somma dovuta, dall’altro.
Ovviamente il diritto di poter chiedere la riduzione dell’ipoteca spetta al debitore il quale è tra le due parti (mutuante e mutuatario) quella maggiormente interessata a ristabilire una proporzionalità adeguata tra debito e garanzia.
Paolo Buro
Ai sensi dell’art. 39 comma 5 del TUB “ i debitori hanno diritto, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente.
Con la riduzione si dà la possibilità al debitore di ricondurre a proporzioni adeguate il rapporto tra importo dovuto e valore ed estensione della garanzia ipotecaria. Alla base di quanto detto, vi è la considerazione che un finanziamento della durata di medio e lungo termine determina da un lato la permanenza dei vincoli ipotecari a favore del mutuante e dall’altro la progressiva riduzione dell’importo dovuto (il mutuatario versa rati costanti nel tempo) nel corso della durata del rapporto tra mutuante e mutuatario. Infatti dove il valore della garanzia e i beni gravati restassero immutabili per l’intera durata del finanziamento, essi diverrebbero sempre più sproporzionati per eccesso rispetto al dovuto. Con queste valutazioni con la riduzione dell’ipoteca si cerca di mantenere, nel corso del finanziamento, un’adeguata proporzionalità tra il valore e l’estensione dell’ipoteca, da un lato, e la somma dovuta, dall’altro.
Ovviamente il diritto di poter chiedere la riduzione dell’ipoteca spetta al debitore il quale è tra le due parti (mutuante e mutuatario) quella maggiormente interessata a ristabilire una proporzionalità adeguata tra debito e garanzia.
Paolo Buro