La tassazione del lavoro autonomo occasionale svolto all'estero
Come classificare i redditi da lavoro autonomo occasionale svolto all'estero e come tassarli senza rischiare controlli del Fisco in attesa in una vera e propria normativa ad hoc.
di Antonello Scrimieri 30 lug 2014 ore 11:25In Italia la normativa non dispone di regole e imposte ad hoc per questo tipo di operazioni. Il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza allo stato attuale ricercano nelle norme preesistenti delle fattispecie imponibili adattabili a queste nuove offerte.
Cerchiamo brevemente attraverso una piccola analisi del nostro Testo Unico delle Imposte sui Redditi di comprendere come classificare questi redditi e come tassarli senza rischiare controlli dell’Amministrazione Finanziaria, nell’attesa di chiarimenti ufficiali ma soprattutto in attesa in una vera e propria normativa ad hoc per il caso e sperando che questo settore possa dare lavoro ai nostri giovani intraprendenti Italiani.
LEGGI ANCHE - IRPEF: gli scaglioni 2014
LA NORMATIVA SUL LAVORO OCCASIONALE ALL’ESTERO
Nel nostro TUIR la tassazione dei redditi che vengono definiti saltuari dal momento che manca il requisito dell’abitudinarietà vengono definiti redditi di lavoro occasionale. I redditi in questione sono fiscalmente conseguiti all’estero dal momento che la sede fiscale della maggior parte delle imprese che operano nel mercato informatico non sono in Italia. Nel Testo Unico questa macro categoria di redditi è regolata dall’art. 3, comma 1 che sancisce il “principio di tassazione su base mondiale”, in base al quale, le persone fisiche residenti in Italia devono essere tassate in Italia sui redditi ovunque prodotti. Questo vuol dire che un soggetto che opera con soggetti stranieri in maniera occasionale sarà sottoposto a imposizione fiscale italiana e dovrà indicare i propri redditi nel quadro RL del Modello Unico Persone Fisiche.
Entrando nello specifico l’attività di vendita di servizi web è assimilabile all’attività di lavoro autonomo e, come detto prima, esercitata non abitualmente. Questa categoria reddituale viene disciplinata nel TUIR dall’art. 67 comma 1 lettera l; e la sua determinazione viene regolata dall’art. 71 comma 2. Secondo le disposizioni di questi articoli, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale sono dati dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese direttamente inerenti alla loro produzione. Può capitare che la somma dei compensi percepiti sia pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale. In questo caso l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di non dichiarare tali somme con la Risoluzione n. 49/E/2013.
LAVORO OCCASIONALE ALL’ESTERO: QUANDO BISOGNA PAGARE
Concludiamo la nostra analisi con l’aspetto contributivo. Qualora questi redditi non superino i 5.000 euro non è necessario fare nulla e versare alcunché. Qualora i nostri proventi siano superiori ad euro 5.000 nasce l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS ai fini pensionistici come sancito dall’art. 44, comma 2 del D.L. 269/03.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.