La tassazione del lavoro autonomo occasionale svolto all'estero
Come classificare i redditi da lavoro autonomo occasionale svolto all'estero e come tassarli senza rischiare controlli del Fisco in attesa in una vera e propria normativa ad hoc.
di Antonello Scrimieri 30 lug 2014 ore 11:25In Italia la normativa non dispone di regole e imposte ad hoc per questo tipo di operazioni. Il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza allo stato attuale ricercano nelle norme preesistenti delle fattispecie imponibili adattabili a queste nuove offerte.
Cerchiamo brevemente attraverso una piccola analisi del nostro Testo Unico delle Imposte sui Redditi di comprendere come classificare questi redditi e come tassarli senza rischiare controlli dell’Amministrazione Finanziaria, nell’attesa di chiarimenti ufficiali ma soprattutto in attesa in una vera e propria normativa ad hoc per il caso e sperando che questo settore possa dare lavoro ai nostri giovani intraprendenti Italiani.
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LA NORMATIVA SUL LAVORO OCCASIONALE ALL’ESTERO

Entrando nello specifico l’attività di vendita di servizi web è assimilabile all’attività di lavoro autonomo e, come detto prima, esercitata non abitualmente. Questa categoria reddituale viene disciplinata nel TUIR dall’art. 67 comma 1 lettera l; e la sua determinazione viene regolata dall’art. 71 comma 2. Secondo le disposizioni di questi articoli, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale sono dati dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese direttamente inerenti alla loro produzione. Può capitare che la somma dei compensi percepiti sia pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale. In questo caso l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di non dichiarare tali somme con la Risoluzione n. 49/E/2013.
LAVORO OCCASIONALE ALL’ESTERO: QUANDO BISOGNA PAGARE
Concludiamo la nostra analisi con l’aspetto contributivo. Qualora questi redditi non superino i 5.000 euro non è necessario fare nulla e versare alcunché. Qualora i nostri proventi siano superiori ad euro 5.000 nasce l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS ai fini pensionistici come sancito dall’art. 44, comma 2 del D.L. 269/03.
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