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Diversi tipi di successione ereditaria

Come vengono regolate le successioni in assenza di testamento.

di Nicola Marsella 1 lug 2011 ore 10:02
Il nostro ordinamento prevede oltre alla successione testamentaria, che si ha in presenza di testamento, diverse tipologie di successione, anche in assenza del relativo testamento.

Successione ereditaria universale

Il patrimonio ereditario viene trasferito totalmente all’erede, a meno che non si tratti di diritti patrimoniali di natura legale legati alla vita del defunto (usufrutto, uso e abitazione), rapporti personali relativi all’azienda del defunto (compresi i contratti in corso di esecuzione) e infine i diritti personali (libertà, integrità personale, matrimonio, ecc).

Si verifica sia in caso di assenza del testamento, la cui disciplina è prevista dalla legge consistente nel definire i soggetti che hanno diritto al subentro nella titolarità dell’asse ereditario, sia in caso di presenza del testamento, caso in cui è il defunto che decida quale soggetto deve subentrare integralmente al suo patrimonio.

Successione ereditaria particolare

A differenza di quanto accade per la successione universale, quella particolare presuppone la presenza del testamento e il soggetto che subentra, definito legatario, non lo fa per tutti i beni e diritti del defunto. In alcuni casi è la stessa legge che prevede la successione particolare: il legato ex lege spetta al coniuge superstite per l’assegnazione della casa coniugale. L’acquisizione del legato avviene senza la necessaria accettazione del legatario, rimanendo salva la facoltà di rinunziare, e tranne nel caso di legato relativo ad un diritto reale su di un bene immobile.
Il legato può essere di diverso tipo a seconda del contenuto: di specie, di genere, alternativo, obbligatorio, liberatorio. Inoltre, esiste la figura del sublegato che si verifica quando l’onerato non è l’erede ma un altro legatario obbligato ad adempiere solo per il legato posto a suo favore; e quella del prelegato che si verifica quando il legatario è un erede per cui quest’ultimo ha diritto a ricevere prima il legato e sulla parte rimanente partecipare alla divisione ereditaria come erede.

Successione ereditaria legittima

La legge prevede espressamente i soggetti a cui spetta la quota legittima del patrimonio ereditario e le modalità con cui tale patrimonio deve essere assegnato. Per quanto riguarda i soggetti, occorre distinguere i rapporti di parentela in linea retta (padre-figlio-nonno-nipote) da quelli in linea collaterale (fratelli-zio-nipote) e bisogna tener conto dell’ordine in cui vengono classificati i parenti (1. coniuge, discendenti; 2. ascendenti, fratelli e sorelle; 3. altri parenti collaterali entro il sesto grado). Quando questi soggetti non vogliono accettare oppure mancano l’eredità viene acquisita dallo Stato.

Le modalità di assegnazione della quota spettante, invece, dipendono dalla presenza dei soggetti sopra elencati: ad esempio, in presenza del solo coniuge spetta a quest’ultima l’intera eredità, invece quando ci sono i figli si distingue il caso di uno solo figlio (quota spettante 1/2 dell’eredità) da quello di più figli (quota spettante 1/3 dell’eredità).

Si precisa che la successione legittima è prevista non solo quando il de cuius non ha disposto il testamento ma anche quando quest’ultimo è stato redatto unicamente per l’assegnazione di alcuni beni e/o diritti.

Successione ereditaria necessaria

L’individuo può disporre liberamente dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, ma senza ledere i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla medesima legge.

In pratica, la legge esclude la diseredazione in presenza di parenti che sono definiti legittimari (art. 536 del codice civile):
-- 1    coniuge
-- 2    figli legittimi, legittimati, adottivi
-- 3    figli naturali
-- 4    ascendenti legittimi (solo in assenza di figli)

Se al momento dell’apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:
-- 1 quota disponibile: quota del patrimonio della quale il testatore poteva disporre liberamente per assegnarlo a chi riteneva più giusto;
-- 2 quota legittima: quota del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.
Questi ultimi non devono essere confusi con i successori legittimi ossia con quei soggetti che per legge è devoluta l’eredità.

Giova precisare che qualora il testamento del defunto leda i diritti dei legittimari, questi ultimi avranno la possibilità di agire dinanzi al Giudice per ottenere il riconoscimento dei loro diritti (art. 554 c.c. – Riduzione delle disposizioni testamentarie).

Nicola Marsella
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