Imposta successioni ereditarie dall’estero
Sto per ricevere una grossa somma dall’Inghilterra, lasciata in successione da un mio parente che ha vissuto a Londra...
di Lucio Sgarabotto 5 nov 2010 ore 11:58Buongiorno.
Ho letto un articolo che parlava di successioni con l’estero. Vi sottopongo questo quesito.
Sto per ricevere una grossa somma dall’Inghilterra, lasciata in successione da un mio parente che ha vissuto a Londra. Si sta occupando di tutto un avvocato inglese, attraverso il quale sto pagando le tasse di successione previste al probante britannico. L’eredità consiste in una ingente somma di denaro, che attualmente risulta depositata presso una banca inglese. Non appena riceverò la lettera di amministrazione del patrimonio del probante britannico, la banca effettuerà un bonifico sul mio conto in Italia. Chiedevo un consulto in merito a:
1) devo pagare le tasse di successione anche in Italia?
2) appena ricevuta la somma, dovrò effettuare a mia volta un bonifico su un conto a Londra pari al 50% della somma ricevuta. Questo per volere del mio parente deceduto, il quale ha voluto espressamente che io devolvessi ad una istituzione inglese una parte dell’eredità in beneficenza. Devo comunicare anche questo al fisco italiano?
3) Vorrei essere in regola con tutto quello che devo pagare. Posso avere un consiglio su come comportarmi?
4) Ultima domanda: dovrò mettere queste somme nella dichiarazione dei redditi?
Risposta
Non sono un esperto per cui dovrà accertare la correttezza delle mie risposte presso un consulente di sua fiducia (credo che il notaio sia il professionista più indicato).
1) In Gran Bretagna la successione è disciplinata dal diritto dello Stato nel quale il defunto aveva il proprio “domicilio” al momento della morte. Per la legge inglese Il nuovo domicilio scelto viene acquisito in seguito a residenza nel nuovo Paese e all’intenzione di risiedere lì permanentemente o per un lasso di tempo illimitato. Pertanto le imposte vanno pagate solamente nel Paese in cui il defunto risultava residente al momento del decesso
2) All’Agenzia delle Entrate, tramite il quadro RW della dichiarazione dei redditi deve comunicare tutti i depositi e i movimenti di somme da e verso l’estero se superano complessivamente i 10.000 Euro. Pertanto se la somma di tutti i movimenti è superiore a tale soglia dovrà compilare il quadro RW. Sottolineo che la compilazione di tale quadro non comporta necessariamente il pagamento di imposte, ma è necessaria ai fini del monitoraggio fiscale.
3) Se va da un notaio potrà avere tutte le indicazioni in merito. Per quanto riguarda la dichiarazione di successione essa deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (decesso del defunto) da:
- i chiamati all'eredità;
- i legatari;
- gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o morte presunta.
Nel caso siano tenuti alla presentazione più soggetti, è sufficiente che adempia anche uno solo.
Alla dichiarazione occorre allegare:
- certificato di morte (o copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta);
- stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari in rapporto di parentela o affinità con il defunto;
- copia autentica degli atti di ultima volontà;
- estremi catastali degli immobili oggetto della successione;
- prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale.
Modalità di adempimento:
La dichiarazione di successione deve essere presentata:
- all'Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto al momento del decesso;
- se il defunto era residente all'estero, all'ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza italiana o, se questa è sconosciuta, all'Ufficio delle Entrate di Roma 6.
La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio che rilascia ricevuta, ovvero spedita per raccomandata.
4) Una volta espletate tutte le formalità le somme ricevute entreranno nel suo patrimonio e non dovrà dichiararle.
Cordialmente
Lucio Sgarabotto
lucio.sgarabotto@gmail.com
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