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Spesometro: novità semplificative e nuovo termine di scadenza

Lo spesometro è uno strumento a disposizione dell'Agenzia delle Entrate che permette la ricostruzione sintetica del reddito del contribuente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/73

di Antonello Scrimieri 14 feb 2013 ore 12:16
Lo spesometro costituisce per l'Agenzia delle Entrate, essenzialmente, un ulteriore  mezzo di controllo della lotta contro l'evasione fiscale. Lo scopo di questo strumento è arricchire il patrimonio informativo dell'Anagrafe tributaria in modo tale da poter quantificare adeguatamente la capacità di spesa dei contribuenti.

COSA E'. Lo spesometro si sostanzia in un obbligo di comunicazione, imposto agli operatori finanziari per determinate operazioni commerciali, in modo tale da fornire dati fiscalmente rilevanti all'Agenzia delle Entrate. L'idea di base è semplice: sulla base delle informazioni comunicate con lo spesometro, il Fisco è nella posizione di poter ricostruire il reddito del contribuente ed accertare, eventuali, scostamenti tra reddito dichiarato e reddito così ricostruito. Rappresenta, quindi, un sistema antievasione che permette all'Erario di analizzare le spese dei cittadini, accertandone la relativa capacità di spesa, ed attivare i controlli fiscali sui potenziali evasori.

LE NOVITA'. Le principali novità sono state introdotte in un'ottica di semplificazione dell'adempimento. La modifica apportata dall'art. 2 co. 6 del D.L. n. 16/12 dispone, infatti, un meccanismo semplificato per le operazioni effettuate a partire dal 01/01/2012. Per quest'ultime la norma pone un distinguo, ovvero:

1) operazioni sottoposte all'obbligo di emissione della fattura: la comunicazione dei dati dovrà avvenire mediante un invio cumulativo per ogni cliente e fornitore di tutte le operazioni commerciali attive e passive effettuate nel periodo di riferimento, prescindendo dall'importo. Rispetto al passato, quindi, non è più necessario verificare, ai fini della comunicazione, il raggiungimento della soglia minima dei 3.000,00 euro;
2) operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura: l'obbligo comunicativo sussiste solo per le operazioni il cui importo totale sia pari o superiore a € 3.600,00 (iva compresa); in questo caso la comunicazione continua ad essere dettagliata per operatore, così come avveniva prima della modifica in esame.

L'ottica semplificativa di queste modifiche è ben evidente per gli esercenti attività e professioni: per le operazioni non documentate da fattura, infatti, l'obbligo scatta solo al raggiungimento della soglia  rilevante (€ 3.600,00) e solo qualora venga richiesta la fattura dal cliente. Con questo meccanismo innovativo restano, di fatto, esonerati dall'adempimento i commercianti al minuto relativamente a quelle operazioni il cui importo non sia particolarmente elevato.
In ogni caso, non sono soggette all'obbligo di segnalazione tutte le operazioni commerciali,  effettuate da soggetti passivi IVA nei confronti di privati, regolarizzate attraverso pagamenti elettronici, ovvero con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti nel territorio nazionale.

Altra novità di rilievo è rappresentata dalla tipologia formale della comunicazione in quanto lo spesometro si configurerà come un modello vero e proprio, così da permettere la compilazione e la stampa dei dati da parte dell'intermediario. Riguardo il contenuto della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per ogni operazione commerciale attiva e passiva, devono essere indicati la partita IVA degli operatori, l'importo con l' evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta o se si tratta di operazioni esenti o non imponibili.

PROROGHE. Aria di novità anche per i termini di scadenza che, dopo essere stati più volte prorogati, sono stati spostati, per le comunicazioni dei dati rilevanti dell'anno 2011, dal precedente 30 aprile al prossimo 03 luglio.

Antonello Scrimieri

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