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Imposta di bollo sulle fatture mediche: obbligo e diritto alla detrazione

Le prestazioni mediche, in determinate circostanze, sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo in fattura. Se il tributo è a carico del cliente, quest'ultimo gode del diritto alla detrazione.

di Antonello Scrimieri 11 feb 2013 ore 10:26
Le spese mediche sono esenti da IVA, ma per le stesse è obbligatoria l'imposta di bollo nella misura di € 1,81 sulle fatture di importo superiore ad € 77,47.  Nel caso in cui il tributo in esame rappresenti, per il cliente, un costo accessorio della prestazione professionale, l'importo del tributo è computato nella determinazione dell'onere detraibile.

L’Obbligo
- La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 444/08 afferma che il soggetto che emette le ricevute o le fatture per prestazioni mediche è obbligato ad apporre la marca da bollo pari ad € 1,81 se il documento è di importo superiore ad € 77,47. Tuttavia, il cliente è solidalmente responsabile con il professionista, per la violazione del tributo se riceve la fattura senza che sia stata  regolarmente assolta l'imposta. Pertanto, nel caso in cui il medico emette una ricevuta senza apporvi la marca da bollo e la consegna al cliente, quest'ultimo è obbligato, nei successivi quindici giorni al ricevimento del documento stesso, a recarsi al competente ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate per provvedere al pagamento dell'imposta di bollo. Il cliente, in questo modo, viene esentato da ogni responsabilità sanzionatoria futura in quanto ha provveduto ad applicare il corretto trattamento tributario. Il medico professionista che ha emesso l'atto irregolare sarà, invece, passibile di sanzione.

Qualora nessuna delle parti provvede al pagamento dell'imposta di bollo,  né in sede di formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione.

Il diritto alla detrazione per il cliente - Le spese mediche, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 917/86, sono detraibili se sostenute dal contribuente per sé stesso o per i propri familiari a carico. Nel computo della determinazione dell'onere detraibile in sede di dichiarazione dei redditi, viene considerato l'ammontare totale del servizio medico reso dal professionista, comprensivo di IVA e di marca da bollo, quest'ultima purché effettivamente corrisposta dal cliente.

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Pertanto, solo in determinate fattispecie, l'imposta di bollo si configura come costo accessorio della prestazione medica permettendone di conseguenza la  relativa detraibilità, ovvero:

1) il cliente ha provveduto a regolarizzare la violazione del tributo: egli ha regolarmente assolto il suo obbligo tributario attraverso la comunicazione della mancata applicazione del tributo al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ed il relativo pagamento dell'imposta di bollo anche se l'atto originariamente emesso era irregolare;
2) il cliente ha, effettivamente, sopportato l'onere del tributo: il medico professionista ha, quindi, esplicitamente trasferito l'imposta di bollo attraverso  il relativo addebito in fattura in aggiunta al suo compenso professionale. In quest'ultimo caso è altresì necessario che l'imposta risulti essere effettivamente presente nell'atto emesso dal medico, ovvero sia materialmente apposto il contrassegno telematico o la marca da bollo.

Al di fuori di queste due ipotesi, specificatamente previste dalla risoluzione 444/2008 dell'Agenzia delle Entrate, il cliente non è legittimato ad includere l'importo dell'imposta di bollo nell'ammontare delle spese  mediche sostenute per le quali è prevista la possibilità di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

Antonello Scrimieri
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