Redditometro: dal reddito consumato a quello prodotto
Lo strumento che dovrebbe permettere di definire il reddito prodotto tenendo conto del reddito consumato da un contribuente.
di Nicola Marsella 22 nov 2011 ore 10:24Ambito di applicazione
Il redditometro è una delle forme di controllo più utilizzate dall’Agenzia delle Entrate, in quanto permette di determinare induttivamente, in base a determinati indici di capacità contributiva, il reddito delle persone fisiche (accertamento sintetico previsto dall’articolo 38, comma 5, del DPR 600/73).
Per via dell’importanza che tale strumento può avere nel recupero di base imponibile, si è provveduto alla revisione dell’articolo 38, comma 5, del DPR 600/73, basato sull’utilizzo di metodi statistici in relazione alle mutate abitudini di consumo: sono state considerate 100 voci di spesa suddivise in 7 categorie macro-aree (casa, mezzi di trasporto, assicurazioni, istruzione, attività ricreative, investimenti e altre spese); 5 aree geografiche (Nord-est, Nord-ovest, Centro, Sud, Isole); 11 nuclei familiari (persona sola con meno di 35 anni, persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni, persona sola con 65 anni o più, coppia con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari, coppia con età compresa tra i 35 e 64 anni senza figli e/o altri familiari, coppia con 65 anni o più senza figli e/o altri familiari, coppia con un figlio, coppia con due figli, coppia con tre o più figli, monogenitore, altre tipologie).
Quando si applica?
In base alle modifiche apportare dal decreto legge 78/2010, il comma 6 dell’articolo 38, del DPR 600/73, prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo sia ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La norma attuale è più rigida rispetto al passato, in quanto per determinare la incongruenza del reddito accertato con quello dichiarato basta solo un’eccedenza del 20% (e non più del 25%), e solo per un periodo d’imposta (in precedenza almeno per due o più periodi d’imposta).
Contradditorio
Il nuovo comma 7, dell’articolo 38, DPR 600/73, prevede che l’Ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
In precedenza, la norma prevedeva la facoltà per il contribuente di dimostrare, con idonea documentazione, anche prima della notifica dell’accertamento, i motivi della differenza tra il reddito dichiarato e quello accertato, ma senza prevedere l’obbligo di un preliminare contradditorio, su invito dell’ufficio.
Come difendersi?
Il nuovo redditometro, adottabile dal periodo d’imposta successivo al 2008, dovrebbe essere caratterizzato per la maggiore attendibilità nel determinare il reddito, in quanto gli indici di capacità contributiva sono più adeguati alla realtà di oggi. Certamente, occorre sempre considerare che si basano su metodi statistici, per cui la possibilità di rettifica non è mai esclusa in quanto il campione considerato bisogna rapportarlo alla condizione individuale di ogni soggetto.
La prova che il contribuente è tenuto a dare all’Ufficio consiste nel presentare idonea documentazione dalla quale si evince che l’eccedenza riscontrata tra il reddito dichiarato e quello accertato dipende da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Esempi tipici sono i titoli obbligazionari, vincite, oppure somme di denaro trasferite da parenti (confluite sul conto corrente bancario o postale), eccetera.
Fino all’anno d’imposta 2008, l’accertamento sintetico, in base all’articolo 38, può includere oltre all’accertamento redditometrico anche gli incrementi patrimoniali: l’Ufficio presume che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Dal 2009, invece, l’Ufficio, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, DPR 600/73, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, attribuendo la spesa sostenuta interamente all’esercizio in cui viene effettuata. Naturalmente, anche in questo caso, il contribuente può presentare la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta, vista in precedenza per l’accertamento da redditometro.
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