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Mini guida allo scudo fiscale

I soggetti interessati, gli intermediari, la tempistica. Istruzioni per l'uso del "nuovo" scudo fiscale

di Rossella Galli 4 set 2009 ore 10:30
Dopo sette anni dalla prima versione del provvedimento denominato “scudo fiscale”, il Governo  tenta di nuovo di far rientrare in Italia capitali e attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

Soggetti interessati dallo scudo. Secondo la definizione fornita dall’art. 11, comma 1, lettera a) del Decreto 25 settembre 2001, n.350 al quale fa rinvio l’emendamento sullo scudo fiscale presentato all’esame della Camera questa estate, i soggetti interessati alla procedura di emersione sono:
  1. persone fisiche;
  2. gli enti non commerciali;
  3. le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Sono quindi esclusi i soggetti societari diversi dalle società semplici, sia che si tratti di società di persone che di capitali. 

Gli intermediari presso cui presentare la dichiarazione riservata. Anche per la nozione di intermediari dobbiamo far riferimento al sopra citato art. 11 del Decreto n.350 del 25 settembre 2001, il quale precisa che per tali si devono intendere:
  1. le banche italiane;
  2. le società di intermediazione mobiliare previste dall’art.1,lettera e, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
  3. le società di gestione del risparmio previste dall’art.1, comma 1, lettera o), dello stesso Testo Unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
  4. le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1966;
  5. gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’art. 201 del predetto Testo Unico;
  6. le Poste Italiane s.p.a.;
  7. le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
Presso tali intermediari, i soggetti interessati possono presentare la prevista dichiarazione riservata. La normativa non vincola in alcun modo la presentazione della dichiarazione riservata alla sussistenza di un preesistente rapporto di clientela tra il soggetto interessato e l’intermediario prescelto.

Periodo di monitoraggio per l’uscita delle somme. L’art.13 bis del Decreto Legge 25 settembre 2001, n.350, modificato dal decreto Legge n.78/09 presentato alla Camera 15 luglio scorso, subordina l’utilizzo del nuovo Scudo Fiscale al fatto che le attività finanziarie e patrimoniali siano:
  1. detenute almeno al 31 dicembre 2008 fuori dal territorio dello stato senza l’osservanza delle disposizioni di cui al Decreto legge 167/90;
  2. siano rimpatriate in Italia da paesi extra UE, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, perché in essere in paesi della UE.
Anche il nuovo scudo fiscale prevede due modalità di emersione:
  1. il rimpatrio , in tal caso il contribuente vuole far rientrare in Italia la ricchezza finanziaria e/o patrimoniale detenuta all’estero.
  2. la regolarizzazione, tale istituto può essere effettuato soltanto se le attività finanziarie e/o patrimoniali si trovano in un paese dell’Unione Europea.
Tempistica. Il rimpatrio o la regolarizzazione deve avvenire nel periodo tra il 15 settembre 2009 ed il 15 aprile 2010.

Somme da versare. Occorre versare il 5 per cento del provento prodotto dalla disponibilità estera detenuta in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale.

Lo scudo è conveniente? Si, di circa ben venti volte se messo a confronto con un eventuale accertamento dell’ufficio sulle somme detenute illecitamente all’estero.

Effetti. La presentazione della dichiarazione riservata evita agli interessati l’obbligo di effettuare le indicazioni nel riquadro RW per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione, nonché per il periodo di imposta precedente l’effettiva emersione. I contribuenti interessati devono contattare l’intermediario a cui intendono rivolgersi per informarlo della loro intenzione di effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione. In caso di rimpatrio, l’intermediario procede all’apertura di appositi conti su cui depositare le attività finanziarie  rimpatriate, conti che non vengono resi noti all’Amministrazione, salvo diversa disposizione del contribuente. Il contribuente deve indicare all’intermediario l’importo delle attività finanziarie da rimpatriare in Italia, inoltre deve costituire una provvista per il pagamento delle imposte dovute all’erario. L’intermediario non è obbligato a verificare la sussistenza dei requisiti per usufruire dello scudo, inoltre esso rilascia all’interessato copia della dichiarazione riservata e versa al fisco le imposte dovute dal contribuente per l’emersione.

Rossella Galli
xgalli@tiscali.it
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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