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Imposta di bollo sul conto titoli: uno schema riassuntivo

La tassazione di cui parliamo è relativa solo alla consistenza patrimoniale degli investimenti e non ai proventi degli stessi.

di Giacomo Saver 6 mar 2012 ore 08:47
Dal luglio 2011 ad oggi ci sono stati diversi 'rimaneggiamenti' che hanno riguardato l'imposta di bollo sul conto titoli e sugli strumenti finanziari. Si è passati da una prima fase, in cui il tributo era determinato per “scaglioni”, alla proporzionalità.

La tassazione degli strumenti finanziari
In primo luogo è fondamentale operare dei distinguo. La tassazione di cui parliamo è relativa solo alla consistenza patrimoniale degli investimenti e non ai proventi degli stessi. Questi ultimi, infatti, sono tassati al 20% e l'imposta si applica in aggiunta a quella che ora andremo ad esaminare.

Per il 2011 gli scaglioni di imposta sono i seguenti:

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La base imponibile è la consistenza dei conti titoli, ossia dei dossier amministrati. Per determinare lo scaglione di imposta si fa riferimento al valore nominale delle attività finanziarie o al loro prezzo di mercato se si tratta di strumenti privi del valore nominale (come ad esempio gli ETF). I fondi di investimento e le polizze vita restano escluse.

LEGGI ANCHE: Tassazione rendite finanziarie: gli effetti della riforma

L'imposta di bollo sugli investimenti nel 2012
Nella fase 'transitoria' del 2012 l'imposta è pari all'uno per mille (0,10%) con un minimo di 34,20 euro ed un massimo di 1.200 euro. La base imponibile, però, è stata allargata.

Ad essere soggetti all'imposta di bollo ora sono tutti gli strumenti finanziari. A differenza di prima, anche le polizze vita e i fondi di investimento sono soggetti alla tassa. Sono esenti i libretti postali e i conti correnti la cui consistenza media nell'anno sia inferiore a 5.000 euro. Anche i buoni postali fruttiferi, il cui valore al momento del rimborso sia inferiore a 5.000 euro, saranno esenti da tassazione. In caso contrario, all'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi maturati si dovrà aggiungere la tassa patrimoniale dello 0,10% con minimo 34,20 euro.

Una questione aperta: i conti deposito
Uno dei commi dell’art. 9 del nuovo Decreto sulla semplificazione fiscale recita:

"Le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali anche se rappresentati da certificati. L’imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari."

Dalla lettura del testo normativo sembra che anche i conti deposito siano soggetti all'imposta di bollo con le modalità consuete: 0,10% del controvalore con minimo 34,20 euro ed esclusione se il saldo medio nell'anno è inferiore a 5.000 euro.

La questione, però, non è ancora definita nel senso che dai fogli informativi dei vari istituti si legge che i bolli sono a carico della banca.

Ciò significa che per addebitare l'imposta ai clienti occorrerà una variazione unilaterale del contratto, con la possibilità per il risparmiatore di recedere dallo stesso senza pagare nulla entro 60 giorni. Durante questo periodo, infatti, le condizioni in essere resteranno quelle previgenti in caso di recesso dal contratto. E' comunque ancora presto per trarre delle conclusioni operative...

L'imposta di bollo dal 2013
A partire dal prossimo anno, l'aliquota del bollo salirà allo 0,15% mentre scomparirà il tetto massimo dei 1.200 euro. Non dovrebbero più esserci variazioni in questo senso.

Consigli operativi
L'imposta di bollo incide sulla convenienza relativa ad effettuare un determinato investimento. Il rendimento netto di un'attività finanziaria, d'ora in avanti, non dovrà essere decurtato della sola imposta sugli interessi, ma anche dell'aliquota relativa all'imposta di bollo.

Il fatto che la tassazione, a differenza di quanto avveniva precedentemente, è in percentuale dell'importo investito, rassicura sul fatto che le conseguenze in termini di rendimento non saranno drammatiche.

Per quanto le imposte non siano una cosa bellissima, lo 0,10% di tassazione sul controvalore delle attività finanziarie non deve essere di ostacolo all'investimento. Anzi, poiché l'imposta cresce in modo proporzionale ogni volta che eseguiamo una nuova operazione di impiego, a differenza della normativa previgente nel 2011 non dovremo più preoccuparci del cambio di scaglione e dell'aggravio del tributo.

Giacomo Saver
http://www.segretibancari.com
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