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Equitalia: cos’è e come opera

Società pubblica di riscossione dei tributi, Equitalia è ad qualche tempo al centro di critiche e ha perfino subito attentati che per fortuna non hanno provocato danni alle persone. In questo articolo una breve descrizione di cos’è e di come opera

di Nicola Marsella 23 gen 2012 ore 10:19
L’attività di riscossione nazionale dei tributi e contributi è operata da Equitalia, con il fine di assicurare e garantire una maggiore equità fiscale in modo tale da ridurre i costi a carico dello Stato e di semplificare il rapporto con il contribuente.

Cos’è. Equitalia è una società per azioni partecipata per il 51% dall’Agenzia delle entrate e il 49% dall’INPS. L’holding Equitalia Spa controlla Equitalia Giustizia, Equitalia Servizi e 3 Agenti della riscossione (Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud). Fino al 31 dicembre 2011, gli Agenti della riscossione erano 16, per via della riorganizzazione societaria sono state incorporate e strutturate in direzioni regionali e ambiti provinciali.

Obiettivi.  L’attività di Equitalia è rivolta principalmente, così come tutta l’attività di riscossione dei tributi, a disincentivare l’evasione fiscale: per raggiungere tale obiettivo, si cerca di armonizzare le procedure e i comportamenti operativi a livello nazionale nello svolgimento dell’attività di riscossione attiva; di svolgere con l'Agenzia delle entrate un’attività unitaria relativamente all'azione di accertamento e di riscossione mediante ruolo, tale da garantire una maggiore efficacia della riscossione e uniformità di indirizzi, ma anche l’ottimizzazione del rapporto con il contribuente, utilizzando più efficaci strumenti di relazione, sempre rivolti alla riscossione.

Attività. I principali sistemi di riscossione dei tributi, dei relativi interessi e delle sanzioni sono i seguenti:

Ritenuta diretta: si ha quando il soggetto che effettua la ritenuta è lo Stato stesso. La ritenuta è a titolo di acconto nel caso di redditi di lavoro dipendente, mentre è a titolo d’imposta qualora si tratti di premi e vincite del contribuente.

Versamento diretto: viene eseguito dal contribuente previa determinazione della base imponibile ed autoliquidazione della relativa imposta (cd. “autotassazione”).

Versamento mediante iscrizione a ruolo: è quella effettuata sulla base della notifica di una cartella di pagamento o altro avviso (es. accertamento esecutivo e avviso di addebito).
La riscossione a mezzo ruolo può essere di 2 tipi:

1) spontanea: si verifica quando l'iscrizione a ruolo delle somme non deriva da un precedente inadempimento; oppure se la somma richiesta in pagamento è oggetto di rateazione su richiesta del debitore. In quest’ultimo caso, l’Agente di riscossione, verificato lo stato di obiettiva difficoltà del debitore, può concedere una rateazione fino a 72 rate mensili. Per debiti oltre 5 mila euro, occorre presentare la domanda motivata correlata di documentazione attestante la situazione economia-finanziaria del contribuente. E’ possibile una proroga della rateazione in caso di peggioramento della situazione economica, e la concessione di una dilazione di pagamento su nuove somme iscritte a ruolo anche in presenza di una rateazione. 

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2) coattiva: si verifica in seguito al mancato pagamento da parte del contribuente di una cartella o di altri atti notificati da parte dell’ente creditore, quando quest’ultimo non ha disposto un provvedimento di sospensione o annullamento.
L’Agente di riscossione si occupa di recuperare le somme iscritte a ruolo attraverso le procedute previste dalla legge:

2.1) iscrivere ipoteca
sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati (su debiti tra 8.000 e 20.000 euro, contestabili e l’immobile costituisce abitazione principale, non è possibile iscrivere ipoteca senza l’invio obbligatorio della comunicazione preventiva di ipoteca);

2.2) iscrivere fermo amministrativo
dei beni mobili registrati (es. autovetture);

2.3) procedere all’espropriazione forzata
(pignoramento) dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti presso terzi (es. stipendi);

2.4) effettuare ogni altra azione esecutiva
, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.

Per quanto riguarda l’espropriazione forzata in presenza di accertamenti esecutivi, emessi dal 1° ottobre 2011 relativi alle imposte sui redditi - Irpef e relative addizionali, Ires, ritenute, imposte sostitutive - dell’Iva e dell’Irap,  è prevista la sospensione per un periodo di 180 giorni; la sospensione non è applicata relativamente alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. In pratica, l’accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate contiene l’intimazione ad adempiere, per cui dopo 60 giorni dalla notifica diventano esecutivi, senza la necessità di emettere la cartella di pagamento.

In riferimento alla vendita dei beni oggetto di procedura esecutiva il Dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha introdotto la possibilità per il debitore, previo consenso dell’agente di riscossione, di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del DPR 602/73. L’Agente di riscossione, oltre ad interviene nell'atto di cessione, avrà il compito di riscuotere il corrispettivo ottenuto dalla vendita. In caso di eccedenza del corrispettivo incassato rispetto al debito, è previsto il relativo rimborso al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

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Nicola Marsella
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