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Strumenti per evitare il contenzioso tributario

Dal controllo del FISCO può nascere una lite fiscale. Vediamo in questo articolo quali sono le strade da seguire per evitare il contenzioso tributario.

di Nicola Marsella 10 nov 2011 ore 10:01
Dal controllo del FISCO può nascere una lite fiscale, principalmente per errori o omissioni
commessi dal contribuente ma, a volte, anche per errori propri. In questo caso è possibile definire
la controversia utilizzando gli strumenti per evitare il contenzioso tributario: in pratica, si chiude la
lite fiscale in termini brevi e meno costosi.

Questi strumenti vengono applicati in caso di contestazione della pretesa fiscale attraverso un
avviso di accertamento da notificare al contribuente, ma possono riguardare anche l’attività
istruttoria atta all’emissione dell’atto impositivo.

Acquiescenza - In caso di avviso di accertamento fondato e privo di margini di contestazione, il contribuente ha la possibilità di fare acquiescenza: si accetta la pretesa erariale accertata rinunciando alla proposizione del ricorso, alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione e pagando
le somme dovute entro il termine di presentazione del ricorso. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire utilizzando il modello F24 (per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Irap, l’Iva e l’imposta sugli intrattenimenti) o il modello F23 (per l’imposta di registro e per gli altri tributi indiretti) tenendo conto che le sanzioni subiscono una riduzione a 1/3 ed è comunque possibile richiedere la rateazione.

Autotutela - In caso di avviso di accertamento illegittimo o infondato (in tutto o in parte) per errore
dell’Amministrazione finanziaria, è possibile avvalersi dell’autotutela: si corregge l’errore commesso (errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell’imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza); sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione) annullando in tutto o in parte l’atto impositivo. Tale attività viene eseguita direttamente dall’Ufficio, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, anche nei seguenti casi: il giudizio è ancora pendente; l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere; il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

Adesione ai processi verbali di constatazione - Ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contribuente ha la possibilità di aderire al processo verbale di constatazione: si accetta il contenuto integrale dell’atto ricevuto, per cui senza poter fare nessuna eccezione. In pratica, il contribuente fa acquiescenza con la possibilità di fruire della riduzione delle sanzioni a 1/6. Tale strumento può essere utilizzato quando il processo verbale di constatazione avrà ad oggetto un accertamento parziale (art. 41-bis, DPR 600/73 e 54, quarto comma, DPR 633/72) e relativamente alle violazioni sostanziali in materia di imposte sui redditi, Irap e di imposta sul valore aggiunto.

Adesione agli inviti al contradditorio - Lo strumento deflattivo dell’adesione agli inviti al contradditorio è stato introdotto con il decreto legge 185 del 2008 in riferimento agli inviti emessi dal 1° gennaio 2009, per imposte dirette e IVA, e dal 29 gennaio 2009, per le atre imposte indirette (successione, donazione, registro, eccetera); inoltre, per fruire di questo strumento il contribuente non deve aver prima ricevuto il processo verbale di constatazione, e non deve averlo definito con le modalità visti in precedenza. Anche in questo caso è prevista la riduzione a 1/6 delle sanzioni minime erogabili dall’Ufficio, con la possibilità di richiedere la rateazione senza il rilascio della garanzia. La definizione si realizza con l’acquisizione dell’assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Accertamento con adesione - Per non fare insorgere la lite tributaria, in seguito all’emissione di un avviso di accertamento o all’attività di controllo eseguita dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza (accessi, ispezioni, verifiche), il contribuente e l’Ufficio possono accordarsi definendo le somme dovute. In presenza
di un’istanza di adesione, i tempi per proporre il ricorso o per pagare le imposte accertate, sono
sospesi per un periodo di 90 giorni. Il vantaggio dell’accertamento con adesione è sia per il contribuente, in quanto ha la riduzione della sanzione a 1/3 e dell’imposta dovuta, sia per l’Ufficio, per il fatto della riscossione in tempi più brevi.

Conciliazione giudiziale - Con tale strumento le parti si accordano per evitare di proseguire nel contenzioso tributario: è prevista la conciliazione in udienza (su iniziativa delle parti o del giudice tributario), con redazione di un verbale contenente l’accordo raggiunto, oppure la conciliazione fuori dall’udienza (su iniziativa delle parti), con deposito dell’accordo raggiunto presso la Commissione tributaria prima della fissazione della data di trattazione. Il contribuente può pagare in unica soluzione o in modo rateale avendo inoltre diritto alla riduzione delle sanzioni al 40%.


Nicola Marsella
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