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Detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie

Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2013. Vediamo in questa guida cosa è detraibile, quali documenti conservare e come ottenere la detrazione. Dal 2014 si tornerà al 36%

di Antonello Scrimieri 18 set 2013 ore 09:28
Cosa prevede la norma. Il DL 83/2012 ha elevato la misura della detrazione portandola dal 36% al 50%, e l’ultimo DL 63/2013 ha posticipato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2013. Inoltre il legislatore ha aumentato l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio da 48.000 euro a 96.000 euro. Oltre alla proroga, la norma del 2013 ha introdotto, per i contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, la possibilità di detrarre dall’IRPEF, sempre nella misura del 50%, anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

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La detrazione per l’acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere suddivisa in 10 rate annuali di pari importo. Queste agevolazioni sono valide per tutte le spese realmente sostenute dai contribuenti entro il 31 dicembre 2013 anche se i lavori non sono stati ultimati; per le spese sostenute a partire dal primo gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
 
La detrazione comprende:
  • le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale effettuate anche su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
  • gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, o gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
  • gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici, come ad esempio l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, o l’installazione dei corrimano;
  • gli interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. In questa categoria non rientrano i contratti stipulati con un istituto di vigilanza.
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Le novità. Il punto di maggior interesse della nuova norma è rappresentato dalla detrazione del 50%, nel limite di 10.000 euro, delle spese per l’acquisto di elettrodomestici e  delle spese sostenute per l’acquisto di nuovi arredi. Nello specifico l’agevolazione comprende l’acquisti di mobili per la cucina, materassi, mobili per l’arredo domestico, sedie, poltrone e divani nonché i grandi elettrodomestici anche ad incasso. Per gli elettrodomestici quali frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, o forni è concessa la detrazione qualora la classe energetica degli stessi non sia inferiore ad A+.
 
I nuovi adempimenti:
  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • la riduzione della percentuale dal 10% al 4% della ritenuta d’acconto sui bonifici che le banche e le Poste hanno l’obbligo di operare;
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali. Dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
La documentazione. Per aver diritto alla detrazione, non sarà più necessario effettuare comunicazioni, ma sarà sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce il titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, sarà necessario conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, la comunicazione alla ASL, le fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute e le ricevute dei bonifici di pagamento. Per non perdere il diritto alla detrazione il contribuente deve essere in possesso delle ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta, e della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali.
 
L’IVA. Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

Antonello Scrimieri
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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