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Bonus bebè 2015: le cose da sapere

Da lunedì 11 maggio è possibile fare richiesta per il bonus bebè 2015. Chi può richiederlo, come fare e quanti soldi si ricevono. Una breve guida per capire tutto questo, e un po’ di altro.

di Marco Delugan 13 mag 2015 ore 17:28

La legge di stabilità 2015 ha previsto l'erogazione di un assegno mensile – chiamato anche bonus bebè – da corrispondere ad ogni nucleo familiare in cui sia nato o sia stato adottato/ricevuto in affido un bambino tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L'assegno è di 80 euro al mese (per un totale di 960 euro all'anno) e verrà corrisposto fino al compimento del terzo anno di età, o fino a tre anni dall'ingresso in famiglia del bambino adottato/affidato. L’8 maggio 2015 l’Inps ha pubblicato la circolare sul bonus bebè, e dall’11 dello stesso mese è possibile richiederlo.

BONUS BEBE’ 2015, CHI PUO’ RICHIEDERLO
Possono richiedere il bonus bebè i nuclei familiari in cui sia nato un bambino nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017. Possono chiederlo anche coloro che hanno adottato o ricevuto in affido un minore nello stesso periodo di tempo.

Ulteriori requisiti per fare la domanda sono:

1) Avere la cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea; se cittadino extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani.

2) Il genitore che richiede il bonus bebè deve convivere con il minore per cui lo richiede e risiedere con il minore in Italia.

3) L'ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve essere superiore ai 25mila euro l'anno. Qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti (ISEE = 0fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

LEGGI ANCHE: Come si fa la dichiarazione Isee

Per ricevere il bonus bebè bisogna possedere tutti i requisiti.

Chi ha richiesto e ottenuto il bonus bebè dovrà presentare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Qualora il genitore richiedente fosse minorenne in incapace di agire per altri motivi, la domanda potrà essere presentata dal legale rappresentante del genitore. I requisiti devono essere comunque tutti posseduti dal genitore.

BONUS BEBE’ 2015, QUANDO RICHIEDERLO
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita/adozione/affidamento.

Poiché la data di entrata in vigore del DPCM è il 27 aprile, per le nascite/adozioni/affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio e il 27 aprile 2015 il termine dei 90 giorni decorre da questa data e dunque il limite massimo per la presentazione della domanda è il 27 luglio.

Per le nascite/adozioni/affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio e il 27 aprile (data di entrata in vigore del DPCM) il termine di 90 giorni decorre dal 27 aprile 2015. E' quindi, per tutti questi casi, il 27 luglio 2015.

Per tali nascite/adozioni/affidamenti la domanda può essere presentata anche tardivamente, e cioè dopo il 27 luglio. In questi casi l'assegno spetta al decorrere della data di presentazione della domanda.

BONUS BEBE’ 2015: COME FARE LA DOMANDA
La domanda può essere presentata solo per via telematica, in una delle tre seguenti modalità.

Via Web: dal sito www.inps.it, servizi accessibili tramite PIN

Via Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza).

Via Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

BONUS BEBE': COME FARE LA DOMANDA VIA WEB
Per inviare la domanda tramite sito Inps, una volta collegatisi bisogna seguire il percorso che segue:

-> Servizi per il cittadino
-> Autenticazione con PIN
-> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito
-> Assegno di natalità – Bonus bebè.

Per capire se la richiesta sia stata accolta, si può ancora utilizzare il sito internet Inps seguendo il percorso che segue:

-> Servizi per il cittadino
-> Autenticazione con PIN
-> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito
-> Assegno di natalità – Bonus bebè
-> Consultazione domande
-> Documenti correlati.

La domanda può essere presentata una sola volta per ciascun figlio nato, adottato, o ricevuto in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

BONUS BEBE’ 2015: QUANDO PARTE E QUANTO VALE L'ASSEGNO
L'assegno è di 80 euro al mese (960 euro l'anno) per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 25mila euro l'anno; è di 160 euro al mese (1.920 euro l'anno) per i nuclei familiari con ISEE non superiore ai 7mila euro l'anno.

La domanda può essere presentata una sola volta per ciascun figlio nato o minore adottato o in affido.

L'assegno è riconosciuto a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare per adozione o affido preadottivo, e viene erogato per un massimo di 36 mensilità.

In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Come si legge nella circolare INPS dell'8 maggio 2015, nei seguenti casi la domanda può essere presentata più volte.

1) Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, o adottato solo dall’altro genitore, il primo decade dal diritto all’assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

2) Nel caso di provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

3) Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (ai sensi dell’art. 4 della legge 184/1983 cit.). In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

4) In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.

5) In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

BONUS BEBE’ 2015: CAUSE DI DECADENZA DELL'ASSEGNO
L'erogazione dell'assegno si interromperà per le seguenti cause:

1) decesso del figlio;
2) revoca dell’adozione;
3) decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
4) affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
5) affidamento del minore a terzi.

O per la perdita di uno dei requisiti indicati al punto CHI PUO' RICHIEDERE IL BONUS BEBE'. Nel caso si verifichi uno degli eventi appena elencati, chi ha richiesto e ottenuto il bonus bebè dovrà comunicarlo tempestivamente all'INPS.

La domanda potrà a questo punto essere presentata da un soggetto diverso, posto che ne abbia i requisiti di legge.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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