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Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

La detrazione d’imposta del 55% per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti. E l’Iva al 10% per interventi di manutenzione su immobili residenziali

di Antonello Scrimieri 19 ott 2012 ore 12:35
Agevolazione 55%, la norma. Il decreto legge n. 83 del 2012, convertito in legge con il n. 134 il 7 agosto 2012 ha prorogato al 30 giugno 2013 la detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico. La modifica dell’art 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, denominato detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ha reso definitiva l’agevolazione, salvo nuove modifiche normative.
La detrazione al 55% per il risparmio energetico dal primo luglio 2013 diverrà al 36% come la detrazione fiscale prevista già per le spese di ristrutturazioni edilizie dal 2012.

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Il contenuto. L’agevolazione consente una detrazione d’imposta nella misura del 55% per le spese sostenute, da suddividere in rate annuali di importo costante, entro il limite massimo della detrazione, che varia in relazione agli interventi previsti.

La riduzione è concessa, ai fini IRPEF e IRES, per gli per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio, come finestre, comprensive di infissi, coibentazioni e pavimenti;
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come segue:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro);
- involucro edifici, come pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro);
- installazione di pannelli solari 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro).

Allo stesso modo delle altre detrazioni d’imposta, anche in questo caso, l’agevolazione è concessa per un importo massimo, pari alle imposte versate dal contribuente nell’anno solare riportate in dichiarazione dei redditi. La somma eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici residenziali esistenti. Il test di esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

I destinatari. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti sul territorio Italiano, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa;
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, nel caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.

I casi particolari. Va specificato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili sono di competenza soltanto di chi li utilizza; per cui per una società che ha immobili locati non può fruire delle agevolazioni per tali unità immobiliari. Ai familiari conviventi con il possessore o utilizzatore dell’immobile oggetto dell’intervento, come il coniuge, i parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori è concesso usufruire delle detrazioni. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili necessari all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono fruire della detrazione. Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing.

Nel caso in cui si ha una variazione di proprietà dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue potranno essere fruite dal nuovo proprietario, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto del passaggio di proprietà. Questo vale per i trasferimenti a titolo di vendita o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso. Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore ovvero chi ne può usufruire gratuitamente qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.

Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente dovrà scegliere per le spese in oggetto un solo beneficio e dovrà rispettare gli adempimenti inerenti all’agevolazione scelta. Inoltre, dal primo gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti da enti locali, Regioni o Unione Europea.

L’IVA. La Legge Finanziaria 2010 ha stabilito che il regime agevolato dell’IVA diventa permanente. Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’IVA al 10%, che dal prossimo anno passerà all’11%, per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per godere dell’agevolazione non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata a partire dal 13 maggio 2011.
Fino a quella data invece l’indicazione era obbligatoria per usufruire della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico.

Da “L’Agenzia Informa”, la Guida realizzata dall’Agenzia delle Entrate.

Antonello Scrimieri Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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