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Tassa rendite finanziarie e minusvalenze

Cosa stabilisce la “Manovra di Ferragosto” sul recupero delle minusvalenze.

di Giacomo Saver 5 set 2011 ore 14:59
La Manovra di Ferragosto ha stabilito che le minusvalenze su partecipazioni non qualificate realizzate fino al 31 dicembre 2011 andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare.

Domanda - Buongiorno. Con l’aumento dell’imposta del capital gain al 20%, le minusvalenze maturate precedentemente all’introduzione della norma possono essere recuperate nei termini previsti dei 4 anni mantenendo l’imposta del 12,5% oppure vengono immediatamente adeguate alla nuova aliquota?

Esempio: ho una minusvalenza di 10.000 euro con un credito d’imposta di 1250, successivamente all’approvazione della nuova imposta realizzo una plusvalenza di 10.000 euro: non pago niente in quanto ho recuperato la perdita precedente o devo versare la differenza di 750 euro?

Grazie.

Risposta - Il Decreto legge 138/2011 altrimenti noto come "Manovra di Ferragosto", ha uniformato la misura della tassazione delle rendite finanziarie al 20%. In particolare, all'articolo 2, comma 6, del decreto legge, è previsto che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del Tuir (redditi di capitale) e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

Le minusvalenze su partecipazioni non qualificate (ossia sulle 'comuni' compravendite di titoli), e i differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quater, realizzate fino al 31 dicembre 2011, andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50 e il 20 per cento).

Questo equivale all'immediato innalzamento dell'aliquota che va a ridurre il credito derivante da minusvalenze pregresse. Nel suo esempio la minusvalenza deducibile sarà pari a 10.000 * 62,50% ossia di euro 6.250. Poiché al momento della rivendita delle stesse azioni avrà una plusvalenza di 10.000 euro, la tassazione sarà pari al 20% di 3.750 euro (10.000 di plus-6.250 di minus deducibile). Verrà quindi a pagare 750 euro di imposte pur non avendo realizzato alcun utile.

Possiamo giungere allo stesso risultato in questo modo: il credito di imposta che lei detiene è pari al 12,50% di 10.000 euro, secondo la vecchia normativa. I 10.000 euro di plusvalenza saranno invece tassati al 20% con un’imposta lorda di 2.000 euro cui va sottratto il credito di 1.250 per arrivare, appunto, a 750 euro di tassa da versare.

Cordiali saluti.
Giacomo Saver
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