In questo caso sono state violate le norme sul monitoraggio per l’omessa dichiarazione di redditi percepiti all’estero e l’omessa compilazione del modulo RW. Pertanto può accedere allo Scudo
Domanda di Sandro
Vorrei sottoporle questa mia situazione, visto che ho interpellato vari professionisti del settore, ottenendo diverse risposte ma nessuna certa.
Coniugato nel 1987 con una cittadina spagnola residente in Italia, in comunione dei beni. I miei suoceri muoiono nel 2004 e 2005, di conseguenza mia moglie eredita il loro patrimonio in denaro e l’abitazione pagando le tasse di successione in Spagna (come può immaginare sono i risparmi di tutta la loro vita).
Nel 2006, di comune accordo, si investe il capitale ereditato acquistando un appartamento intestato ad entrambi in un luogo turistico, sempre in Spagna.
Il pagamento dell’immobile viene eseguito con la totalità del patrimonio ereditato in contante e la differenza con un mutuo di 15 anni; la rata viene saldata con l’affitto riscosso della casa dei genitori.
Domande.
A - Che cosa dovrei fare, aderire allo scudo anche se è un patrimonio completamente dichiarato e tassato in Spagna? (perché sembra un po’ esagerato avere 2 Agenzie delle Entrate da rispettare).
B - Come mi devo comportare quando i miei due figli con doppia cittadinanza erediteranno a loro volta questi beni?
Ringraziandola per la cortesia concessami colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Risposta
Le condizioni soggettive affinché sia possibile accedere allo scudo sono sostanzialmente due: la residenza in Italia e la violazione delle norme sul monitoraggio. L’interessato deve essere residente in Italia nel periodo d’imposta nel corso del quale è presentata la dichiarazione riservata.
Nel suo caso sono state violate le norme sul monitoraggio per l’omessa dichiarazione di redditi percepiti all’estero e l’omessa compilazione del modulo RW. Pertanto può accedere allo scudo e con la regolarizzazione si pone al riparo da eventuali accertamenti. Ricordo che lo scudo fiscale impedisce anche gli accertamenti ai fini delle imposte di successione.
Anche se ha pagato tutte le imposte dovute in Spagna per mettersi in regola deve aderire allo scudo. Per quanto riguarda le 2 Agenzie delle entrate non si deve preoccupare, poiché con la Spagna esiste, oltre a norme comunitarie, una convenzione internazionale contro la doppia imposizione. In particolare la convenzione del 08.09.1977 L. 29.09.1980, n.663 di cui riporto gli articoli di suo interesse:
“Capitolo III Tassazione dei redditi
Art. 6. Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, dall'alienazione, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Capitolo IV
Art. 22. Disposizioni per evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Spagna, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Spagna, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuire ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Spagna: Se un residente della Spagna possiede di reddito che, in conformità alla Convenzione, sono imponibili in Italia, la Spagna accorda sull'imposta gravante sui redditi di detto residente una deduzione pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia. L'ammontare così detto non può tuttavia eccedere la quota d'imposta, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia e la predetta deduzione dell'imposta spagnola viene operata sia nei confronti delle imposte generali che degli acconti d'imposta (pr‚comptes).
4. Quando, in conformità ad una disposizione della Convenzione, i redditi posseduti da un residente di uno Stato contraente sono esentati da imposta in tale Stato, questo Stato può nondimeno tener conto, conformemente alla propria legislazione interna, dei redditi esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta dovuta sugli articoli di detto residente”.
Quando, il più tardi possibile, i suoi figli erediteranno, in base alle norme attuali, non dovranno fare altro che dichiarare la successione e i redditi e le proprietà estere nel modello Unico.
Cordialmente.
Lucio Sgarabotto
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