Due domande sui conti dormienti
Il problema per entrambi i lettori è quello della prescrizione dei depositi a risparmio, quesito che non ha una soluzione certa neppure per la giurisprudenza.
di Lucio Sgarabotto 19 lug 2011 ore 10:36Egregio dott. Sgarabotto,
qualche giorno fa, riordinando con mia madre tra le vecchie cose, abbiamo trovato due libretti dormienti. Il primo è un libretto postale del 1945 con un deposito di Lire 100 (cento) intestato a mia madre ed il secondo è un libretto di risparmio libero al portatore del Credito Commerciale Tirreno di Cava de' Tirreni (SA) del 1957 con un deposito di Lire 130 (centotrenta) intestato a mio padre che, purtroppo, è morto nel 1994. Navigando in internet ho visto che lei è un vero esperto. Potrebbe consigliarmi come fare per riprendere questi soldi e, soprattutto, dirmi se è pensabile l'ipotesi di riavere qualcosa? Certa della sua disponibilità ed in attesa di una sua gradita risposta, porgo i miei più cordiali saluti.
Seconda domanda
Buongiorno navigando su internet ho visto che tante persone si sono rivolte a lei per libretti risparmio dormienti. Io sono una di quelle, io e mio marito abbiamo ritrovato un libretto di risparmio della cassa di risparmio di Torino del 1973 smontando casa della nonna defunta. L'importo del libretto corrisponde a 6043 lire. Volevamo sapere se si può sapere a quanto ammonta oggi dopo quasi 40 anni e se si può riavere la somma indietro. A noi non è mai giunta lettera da parte della banca.
La ringrazio anticipatamente.
Distinti saluti
Risposta
Viste le numerose domande sull’argomento, probabilmente in conseguenza di recenti articoli apparsi sulla stampa, vediamo di dare una risposta un po’ più esaustiva.
Il problema per entrambi i lettori è quello della prescrizione dei depositi a risparmio, quesito che non ha una soluzione certa neppure per la giurisprudenza. Per prescrizione si intende, in questo caso, l’estinzione del diritto a vedersi restituite le somme depositate per trascorsi limiti temporali.
L’orientamento della Cassazione a riguardo è che la prescrizione inizierebbe a decorrere dal giorno della costituzione del rapporto ovvero da quello dell’ultima operazione compiuta. Trascorsi dieci anni dall’ultima movimentazione, secondo questo rilevante parere, il risparmiatore perde il diritto a vedersi restituire quanto versato.
Alcune pronunce di giudici di merito si sono però discostate da tale impostazione aderendo alla tesi opposta secondo cui la prescrizione decennale può cominciare a decorrere soltanto da quando si verifica un fatto che dimostra che la banca non intende più adempiere al proprio obbligo di custodia.
Si ritiene, infatti, che il fatto di lasciare le somme presso la banca rappresenti l’esercizio del proprio diritto da parte del depositante e l’adempimento della propria obbligazione da parte della banca depositaria. La dimostrazione della volontà della banca di rinunciare ai propri obblighi potrebbe essere avvenuto con l’invio, in base al regolamento dei “depositi dormienti”, da parte degli istituti della raccomandata che invitava i depositanti a dare disposizioni entro centottanta giorni dal ricevimento della medesima.
Pertanto, se l’ammontare maturato nel deposito, trascorsi dieci anni dall’ultima movimentazione, era superiore ai 100 euro, si dovrebbe trovarne traccia scorrendo l’elenco dei depositi dormienti presso il Ministero dell’Economia e si può richiederne il rimborso. Qualora, invece, il saldo fosse stato inferiore ai 100 euro, secondo l’indirizzo della Cassazione l’importo non sarebbe più recuperabile, al contrario, secondo alcuni giudici di merito si avrebbe in ogni caso il diritto al rimborso.
Faccio notare che piccole somme lasciate in deposito alla banca, tra imposte, bolli e soprattutto spese, tendono più facilmente ad azzerarsi piuttosto che a diventare ricchezze inestimabili.
Bisognerebbe in questo caso dimostrare che quanto la banca nel corso degli anni ha trattenuto è stato fatto indebitamente, ma per questo bisogna ricorrere ad un legale.
Se si intende percorrere questa strada consiglio di trovare un avvocato remunerato esclusivamente a patto di quota lite per non aggiungere la beffa al danno.
Cordiali saluti.
Lucio Sgarabotto
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