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Le possibili anticipazioni

La previdenza complementare non deve essere vista come un forte vincolo perché lascia la possibilità di richiedere delle anticipazioni anche in casi che non sono previsti per il TFR lasciato in azienda. Facciamo il punto della situazione in questo articolo

di Jonathan Figoli 17 apr 2009 ore 14:25

Articolo a cura di ProfessioneFinanza.com

Sia la scelta di mantenere il proprio TFR presso il datore di lavoro che la volontà di adesione alle forme di previdenza complementare, siano esse ad adesione collettiva o individuale, consente all'aderente di poter ottenere una prestazione anticipata.

Ma le possibilità offerte in entrambi i casi non sono paritarie, ma la previdenza complementare offre scelte più vantaggiose rispetto a quanto previsto per il TFR lasciato in azienda sia relativamente all’importo sia con riguardo ai requisiti richiesti per l’ottenimento.

Entrando meglio nel merito la possibilità di richiedere anticipazioni riguarda tutti i lavoratori aderenti, dipendenti o autonomi che siano. Se nella normativa originaria già si prevedeva che fosse possibile chiedere anticipazioni sulla sola quota di tfr a fondo pensione dopo che fossero trascorsi almeno otto anni per far fronte a spese sanitarie o per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli documentato da atto notarile, nel 1999 con la legge n. 133, oltre a questi due casi, sono stati aggiunti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione della casa stessa, in pratica tutte quelle spese che danno il diritto alla relativa detrazione Irpef.

Con lo stesso provvedimento sono stati anche ampliati gli importi anticipabili, non più limitati alle sole quote di tfr ma rappresentati invece dall'intera posizione, comprensiva di contributi lavoratore, contributi datore di lavoro e rivalutazioni finanziarie, maturata dal lavoratore.

Dal gennaio 2007, poi, le ipotesi in cui l'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale sono state ulteriormente estese. Oggi è possibile ottenere un anticipo sulle prestazione delle forme di previdenza complementare:

  1. in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75% della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). In questo caso la tassazione è con aliquota di imposta dal 15 a9% in base all'anzianità di adesione;
  2. dopo otto anni di iscrizione al fondo per un importo fino al 75% della posizione maturata per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli (anticipazioni tassate con cedolare secca del 23%);
  3. dopo otto anni di iscrizione al fondo per un importo fino al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto (tassate con cedolare secca del 23%).

Jonathan Figoli
Jonathan.Figoli@professionefinanza.com
http://www.professionefinanza.com/
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