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La pensione di anzianità

E’ il trattamento pensionistico previsto per tutti i lavoratori che cessano dal servizio anticipatamente rispetto ai limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

di Federico Nicastro 18 mag 2011 ore 10:09
Fino alla data del 31.12.2007, oltre al requisito minimo di 35 anni di contributi previsto per l’accesso alla pensione anticipata sono necessari 57 anni di età o, in alternativa 39 anni di contributi senza il requisito dell’età.

Dal 1° gennaio 2008 e fino al 30.06.2009 il requisito dell’età viene portato ad almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti oltre al requisito minimo di 35 anni di contributi o, in alternativa almeno 40 anni di contributi senza il requisito dell’età.

Dal 01.07.2009 i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità vengono calcolati attraverso un nuovo metodo, il meccanismo delle quote, ossia una somma composta dall’età anagrafica più l’anzianità contributiva, che non deve essere ovviamente inferiore al requisito minimo previsto di 35 anni:

•    dal 01.07.2009 al 31.12.2010 quota 95 con età minima prevista di 59 anni. Per le decorrenze fino al 31.12.2010, in caso di maturazione dei requisiti entro il primo semestre dell’anno, l’accesso alla pensione è consentito a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, in caso di maturazione dei requisiti entro il secondo semestre a partire dal 1° luglio dell’anno successivo;
•    dal 1° gennaio 2011 al 31.12.2012 quota 96 con età minima prevista di 60 anni. Per i lavoratori che maturano i requisiti a partire dal questa data la finestra per l’accesso alla pensione si aprirà 12 mesi dopo, così come previsto dalla legge 122/2010;
•    dal 1° gennaio 2013 in poi quota 97 con età minima prevista di 61 anni. Da quest’anno in poi il meccanismo è annualmente sottoposto a verifica e in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati suscettibile di ulteriori modifiche.

Le finestre disponibili per quei lavoratori che hanno maturato 40 anni di contribuzione sono le seguenti:

•    requisiti maturati entro il primo trimestre dell’anno di riferimento, accesso alla pensione dal 1° luglio dello stesso anno con età maggiore o uguale a 57 anni compiuti entro il 30 giugno;
•    requisiti maturati entro il secondo trimestre dell’anno di riferimento , accesso alla pensione dal 1° ottobre dello stesso anno con età maggiore o uguale a 57 anni compiuti entro il 30 settembre;
•    requisiti maturati entro il terzo trimestre dell’anno di riferimento, accesso alla pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo;
•    requisiti maturati entro il quarto trimestre dell’anno di riferimento, accesso alla pensione dal 1° aprile dell’anno successivo.

La legge 133/2008 prevede per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, in riferimento al periodo compreso dal 2009 al 2011, la possibilità di chiedere l’esonero dal servizio per un periodo compreso nei 5 anni che precedono la maturazione dell’anzianità contributiva di 40 anni, solo a condizione che nel corso dell’anno di riferimento abbiano maturato il requisito minimo contributivo dalla normativa (35 anni). Questa possibilità non è prevista per il personale scolastico. Coloro i quali vogliono usufruire di questa possibilità, devono eventualmente presentare domanda entro il 1° marzo di ciascuno dei 5 anni a condizione che nell’anno solare venga raggiunto il requisito contributivo minimo di 35 anni. La domanda presentata è irrevocabile, mentre l’amministrazione ricevente può decidere o meno sull’accoglimento a seconda delle proprie esigenze funzionali ed organizzative. In caso di accoglimento della domanda il trattamento erogato durante il periodo dell’esonero corrisponde al 50% di quello complessivo percepito dal lavoratore durante il servizio, comprensivo cioè i competenze fisse ed accessorie. Tale trattamento viene aumentato al 70% nel caso in cui il lavoratore sia impegnato in attività di volontariato svolte in maniera continuativa senza scopo di lucro e documentabili. Al termine di questo periodo, nel momento in cui il lavoratore raggiunge l’anzianità contributiva (40 anni – 35 anni di contribuzione minima + 5 anni di esonero dal servizio), avrà diritto al trattamento pensionistico spettante nel caso in cui fosse rimasto in servizio.

A partire dal 1° gennaio 2009 è consentito al lavoratore di cumulare le pensioni di anzianità poste a carico dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria), dei fondi esclusivi e sostitutivi della stessa con altri redditi da lavoro dipendente e/o autonomo. A partire da questa data, inoltre, sono cumulabili le pensioni di vecchiaia calcolate secondo il sistema contributivo con altri redditi da lavoro autonomo e/o dipendente, per quei lavoratori che abbiano compiuto i 65 anni di età (uomini) con un anzianità contributiva maggiore o uguale a 40 anni. Per le lavoratrici donne il requisito dell’età è in questo caso di 61 anni fino al 31.12.2011 e 65 anni dal 1° gennaio 2012. Il nuovo regime di cumulo riguarda anche le pensione dirette liquidate utilizzando il sistema contributivo con un requisito inferiore ai 61 o 65 anni a carico dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria), dei fondi esclusivi e sostitutivi della stessa, e della gestione separata.

Federico Nicastro Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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