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La legge sui lavori usuranti

La lunga storia dei bonus pensione per chi svolge mansioni usuranti. Non ancora finita

di Lucio Sgarabotto 4 gen 2011 ore 10:41
Parte da lontano la legge sui lavori usuranti ma l’arrivo, più volte a portata di mano, non sembra molto vicino. E’ esattamente l’11 agosto 1993 quando per la prima volta la legislazione descrive i lavori cosiddetti usuranti e prevede dei benefici previdenziali per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti. Secondo il D.L. 11 agosto 1993, n. 374 (in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera f, della L. 421/1992) i lavori usuranti sono quelli per cui è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee. Per queste mansioni fu allora previsto un anticipo del limite di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione, fino a un massimo di cinque anni, e una riduzione del limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione in queste attività, fino a un massimo di quattro anni.

L’applicazione di tale normativa ha però subito notevoli ritardi tanto che non ha mai acquisito piena operatività se non in via transitoria. In particolare, a causa della mancata definizione (prevista all’art. 1, comma 2 e all’art. 2, comma 3 del D.M. 19 maggio 1999) tra le parti sociali dei criteri di attuazione della normativa di cui al menzionato D.Lgs. 374/1993, non sono mai stati emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi, al di là della disciplina transitoria, i relativi benefici.

Interveniva nel frattempo a definire il lavoro notturno, entrato successivamente tra i lavori usuranti, il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”.

Al fine di superare la situazione di stallo venutasi a creare, l’art. 1 comma 3 della Legge 247/2007 (attuativa del c.d. “protocollo welfare del 23 luglio 2007” che all’art. 1 comma 3 lettera b)  include tra i lavori usuranti i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone), ha previsto una delega legislativa con lo scopo di concedere ai soli lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

Tuttavia, per la caduta del governo Prodi il termine finale (30 maggio 2008) per l’esercizio della delega è scaduto senza che nessun decreto legislativo venisse definitivamente emanato.

Con l’attuale governo, il 3 marzo 2010 è stato approvato dal Senato il Disegno di legge n. 1167-B (“collegato lavoro”) in materia di “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”. Il testo delega il Governo per il riordino della disciplina dei lavori usuranti.  Nello specifico all’art. 1 del disegno di legge in questione recita testualmente: “Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione della normativa dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, impegnati in lavori e attività particolarmente usuranti che maturino i requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi dettati dall’art. 1 comma 3 lettere da a) ad f) della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.

Il 31 marzo il Presidente della Repubblica, Napolitano, ha rimandato alle Camere il DDL per una nuova deliberazione a causa dell’estrema eterogeneità della legge e per la particolare complessità e problematicità di alcune disposizioni.
Il “collegato lavoro” è finalmente diventato legge con il n.183 il 4 novembre 2010; esso dà tempo fino al 24 febbraio 2011 al governo per adottare i decreti necessari all’attuazione della normativa. Ad inizio dicembre il ministero del Lavoro ha messo a punto una bozza di decreto legislativo che dovrà essere sottoposto alle parti sociali una volta raggiunta un’intesa tra i ministeri. Il testo potrà allora approdare al consiglio dei ministri per il primo via libera.
Il “collegato lavoro” ha anche introdotto una norma di salvaguardia atta a definire il regime delle priorità in caso di scostamento tra le domande accolte e le risorse a disposizione, in virtù della quale, a parità di maturazione dei requisiti agevolati, verrà data prevalenza alla data di presentazione della domanda in ordine alla decorrenza dei trattamenti pensionistici. In pratica, se le domande di prepensionamento comporteranno spese superiori alle disponibilità verrà data preferenza alle domande presentate per prime.

Vengono inoltre confermate le modalità di emanazione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 90 e 91 della L.247/2007, sugli schemi dei decreti attuativi, corredati della scheda tecnica, e sulle eventuali disposizioni correttive e integrative devono essere sentite le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Lavori usuranti: i requisiti per ottenere i benefici pensionistici

La disciplina ad oggi vigente in materia di benefici pensionistici per i lavoratori svolgenti mansioni usuranti, in attesa che il Governo provveda ad adottare la relativa normativa di dettaglio è la seguente.
Relativamente al Requisito Soggettivo, il beneficio in questione è riconosciuto alle categorie di lavoratori svolgenti:

1.    Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; (Decreto Salvi 1999)
2.    Lavori in cassoni ad aria compressa; (Decreto Salvi 1999)
3.    Lavori svolti dai palombari; (Decreto Salvi 1999)
4.    Lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;(Decreto Salvi 1999)
5.    Lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo, eseguito a mano e a soffio;(Decreto Salvi 1999)
6.    Lavori espletati in spazi ristretti: mansioni con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; (Decreto Salvi 1999)
7.    Lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; (Decreto Salvi 1999)
8.    I lavoratori notturni come definiti all’art. 1, co. 2, lett. e, del D.Lgs. 66/2003, cioè qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; (N.B. la bozza di decreto legislativo del ministero del Lavoro prevede solo 78 notti e benefici anche per chi lavora almeno 64 notti l’anno)
9.    I lavoratori addetti alla c.d. linea catena che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, (con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità); (L. 247/2007 art. 1 comma 3 lettera b)
10.    I conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (L. 247/2007 art. 1 comma 3 lettera b)

Per quanto riguarda il Requisito Oggettivo, il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività usuranti:

•    Nel periodo transitorio (da definirsi nei prossimi decreti legislativi), per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
•    A regime, per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.
Al ricorrere di entrambi i requisiti, il beneficio pensionistico in parola consisterebbe nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità,  al raggiungimento dei 57 anni di età e con un’anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni.
Infine, per quanto riguarda le decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione, dovrà in ogni caso trovare applicazione la disciplina ordinaria (c.d. finestre “a scorrimento”) di cui all’art. 12 del Dl n.78 del 31 maggio 2010.
Riassumendo, per usufruire del beneficio pensionistico, è necessario:
•    Lo svolgimento di mansioni particolarmente usuranti come previsto dal combinato disposto del DM. 19/5/1999 art. 2 (Decreto Salvi), del D.Lgs. 66/2003 all’art. 1, comma 2, lett. e), e della L. 247/2007 all’art. 1 comma 3 lettera b);
•    Un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni rispetto alle regole generali ma in ogni caso non inferiore a 57 anni;
•    Un’anzianità contributiva minima di 35 anni;
•    L’applicazione del regime delle finestre “ a scorrimento”.


Per saperne di più:

Lavori usuranti e pensione: mancano i decreti attuativi

Lavori usuranti: pensione anticipata per guidatori autobus

Lavori usuranti ed età pensionabile


Cordialmente
Lucio Sgarabotto
lucio.sgarabotto@gmail.com

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