Gli elementi essenziali del mutuo
Il contratto di mutuo, affinché sia valido, necessita di alcuni requisiti molto importanti. In questo articolo andremo ad esaminare gli elementi essenziali del mutuo, ossia l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma
di Paolo Buro 16 apr 2009 ore 11:14Articolo a cura di ProfessioneFinanza.com
In quanto contratto, il mutuo necessita di requisiti essenziali ossia, l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e forma (cfr. art.1325 cod. civ):
- l’accordo delle parti: parti del contratto sono rappresentate dal mutuante e dal mutuatario i quali possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche. In deroga alla regola generale che stabilisce la manifestazione del consenso legittimamente manifestato come componente sufficiente per la conclusione del contratto, il mutuo invece si perfeziona con la consegna del denaro o delle altre cose date a mutuo. Con il perfezionamento del contratto il mutuatario diventa proprietario della cosa mutuata (finanziata dal mutuante) e pertanto può disporre liberamente a condizione che non diminuisca le garanzie date per il suo debito e dia quelle convenute. Prima della consegna del denaro o delle altre cose fungibili, può esserci solo una promessa di mutuo, con cui il finanziatore si impegna ad erogare la somma pattuita; egli potrà rifiutarsi di adempiere la promessa solo se nel frattempo le condizioni patrimoniali del mutuatario si siano modificate in negativo; in tutti gli altri casi non giuridicamente giustificati egli risponderà dei danni;
- la causa: il mutuo è un contratto tipico, cioè previsto dalla legge. La causa consiste nello scambio tra la possibilità di utilizzo di un bene fungibile ed il pagamento degli interessi legati al mutuo;
- l’oggetto: che, secondo quanto previsto dal codice civile, può essere costituito da una quantità di denaro o altro bene fungibile; ad esempio se si stabilisce che l’oggetto del contratto è una somma di denaro e che debbano essere restituite particolari banconote, sarà fondamentale riconsegnare una somma di denaro della stessa valuta e di pari ammontare;
- la forma: in ossequio al principio cardine della libertà della forma, di regola non è richiesta la forma scritta. Ma per quelli di mutuo è pretesa la forma scritta.
- L’indicazione del precedente passaggio di proprietà.
- L’elencazione dei passaggi di proprietà intervenuti negli ultimi 20 anni.
- L’indicazione dei vincoli e dei limiti all’alienabilità del bene immobile.
- L’identificazione dell’immobile venduto.
- Descrizione dei vani accessori (cantina, solaio, box).
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